Sentenza n.269 del 1987

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SENTENZA N. 269

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, lettera a, della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (Ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari) promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1978 dalla Corte dei Conti - Sez. terza giurisdizionale - sul ricorso proposto da Zonchello Salvatore Angelo, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981;

Visto l'atto di costituzione di Zonchello Salvatore Angelo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso alla Corte dei Conti in data 20 maggio 1963, Zonchello Salvatore Angelo impugnava il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 240362 del 24 novembre 1961, lamentando che, ai fini della liquidazione della pensione, gli era stata riconosciuta un'anzianità di servizio utile inferiore a quella spettantegli, in quanto era stato illegittimamente omesso il computo dell'aumento di favore connesso al periodo di servizio militare prestato in Africa Orientale Italiana, dal 23 novembre 1935 al 27 luglio 1939, in qualità di richiamato alle armi per mobilitazione ed in costanza di iscrizione al Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

La Corte, con ordinanza emessa il 6 febbraio 1978, ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 7 ottobre 1981, sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, lettera a) della legge 6 febbraio 1941 n. 176, nella parte in cui esclude dalla maggiorazione del servizio reso, come militari, in colonia, quello prestato dagli insegnanti elementari di ruolo iscritti al suddetto Monte pensioni, ma non dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana o dal Ministero degli Affari Esteri.

Osservava che la disposizione di favore circa l'aumento di anzianità concesso per il servizio in colonia dei maestri elementari, risultando espressamente limitata ai dipendenti dei suddetti ministeri, non poteva operare nei confronti del ricorrente che, in costanza del rapporto di servizio civile di ruolo, era stato richiamato alle armi e aveva prestato in colonia, servizio militare alle dipendenze del Ministero dell'Aeronautica.

Il servizio militare coloniale del ricorrente doveva essere valutato, e lo era stato in effetti, non come tale ed in quanto riscattato, bensì come servizio di insegnante di ruolo, essendosi svolto in costanza del rapporto di insegnante elementare e ciò in applicazione del generale principio per cui, in concomitanza di due rapporti di servizio, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, prevale quello sottostante rispetto a quello prestato come militare di leva o richiamato.

L'ostativa previsione della norma censurata appariva inoltre non superabile in via interpretativa, stante la chiarezza del suo tenore letterale, sicché soltanto la sua rimozione poteva giustificare l'accoglimento della suddetta pretesa: di qui la sicura rilevanza della questione.

Nel merito la Corte rilevava che la menzionata limitazione del beneficio dell'aumento di anzianità ai soli maestri dipendenti dai Ministeri dell'Africa Italiana e degli Affari Esteri appariva certamente discriminatoria nei confronti di quegli insegnanti che, come il ricorrente, avevano prestato anch'essi servizio coloniale, restando, così, sottoposti agli identici disagi ambientali in considerazione dei quali il beneficio stesso veniva accordato ai primi (così come viene oggi riconosciuto a tutti gli altri dipendenti statali, in forza dell'art. 26 del citato d.P.R. n. 1092/1973), ma, tuttavia, non potevano usufruire del beneficio soltanto per l'ininfluente circostanza di avere prestato tale servizio alle dipendenze di un diverso ministero. L'irrazionalità della discriminazione giustificava, quindi, la prospettazione del dubbio di illegittimità costituzionale della norma, in relazione all'art. 3 Cost.

2 - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si é costituita la parte privata depositando una memoria contenente argomentazioni analoghe a quelle svolte da giudice a quo.

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione. Ha osservato, in particolare, che le due situazioni poste a confronto non sono omogenee, onde é da escludere qualsiasi violazione del principio di eguaglianza. La norma impugnata, al pari di molte altre (es. artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del d.P.R. n. 1092/1973), accordando il particolare beneficio di cui trattasi, tende ad incentivare la prestazione di un servizio che diversamente, a causa di difficoltà e disagi di vario genere, sarebbe difficile da ottenere.

Più in particolare essa si propone di facilitare il reclutamento di personale disposto ad insegnare all'estero e, pertanto, tale ratio non potrebbe ritenersi soddisfatta dalla circostanza che il dipendente pubblico, appartenente alla categoria cui tale forma di incentivo si rivolge, si sia bensì trovato ad operare all'estero, tuttavia, non per prestarvi l'attività istituzionalmente connessa al rapporto d'impiego che lo lega all'Amministrazione pubblica, ma altra (come il servizio militare), ancorché compatibile con la conservazione di tale rapporto. In siffatta ipotesi, invero, la presenza dell'impiegato nei luoghi considerati ai fini dell'attribuzione del beneficio, si verifica non per il perseguimento di finalità del suddetto rapporto, ma per cause del tutto estranee ad esso e, quindi, in modo occasionale, avulso dal perseguimento degli scopi che il legislatore si propone allorché intende favorire lo svolgimento in quei luoghi della prestazione lavorativa causalmente connessa al rapporto medesimo.

Considerato in diritto

La Corte dei Conti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, lettera a della legge 6 febbraio 1941 n. 176, nella parte in cui prevede la maggiorazione del servizio reso in colonia, per i soli insegnanti elementari dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana escludendo invece gli insegnanti elementari iscritti al Monte pensioni i quali abbiano prestato servizio negli stessi luoghi alle dipendenze di altri Ministeri, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto discrimina arbitrariamente fra le due categorie di insegnanti accordando il beneficio solo a coloro che possono vantare il suddetto rapporto di dipendenza e non anche agli altri che pure abbiano prestato servizio coloniale in condizioni di pari disagio ambientale.

2. - La questione non é fondata.

Il ricorrente, sebbene insegnante elementare iscritto al Monte pensioni per detta categoria, ha prestato servizio in colonia quale militare richiamato alle armi per esigenze di guerra.

Non vi é dubbio che, per effetto dell'art. 33 della legge n. 176 del 1941, il servizio militare é computato, ai fini dell'imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni, come reso agli Enti dai quali i militari dipendevano alla data del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi e, ad ogni effetto, si considerano goduti gli stipendi e gli altri assegni, dichiarati per legge utili a pensione, che ciascuno dei suddetti avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso gli Enti suaccennati per i periodi medesimi.

Sicché il ricorrente é stato considerato come in servizio presso l'Ente da cui dipendeva prima del richiamo alle armi che certamente non era un Ente sito in colonia.

Il servizio coloniale da lui prestato trova la sua ragione esclusivamente nelle esigenze militari e nella sua destinazione nel territorio di una colonia del tempo.

Come ha esattamente osservato l'Avvocatura dello Stato, la situazione del ricorrente non é né simile né omogenea a quella degli insegnanti che hanno prestato servizio in colonia per i quali soltanto opera l'ulteriore beneficio della maggiorazione di servizio, nell'attuazione della ratio della norma ricorrente nella incentivazione della prestazione di un servizio in zona disagiata.

Tale ratio non potrebbe ritenersi soddisfatta dalla circostanza che il dipendente pubblico, appartenente alla categoria cui tale forma di incentivo si rivolge, si sia trovato ad operare all'estero non per prestare il servizio relativo al rapporto di impiego che lo lega all'Amministrazione pubblica ma altro servizio (quello militare), anche se compatibile con la conservazione del precedente rapporto di impiego ma sempre considerato (art. 33 legge n. 176 del 1941) come reso all'Ente alle cui dipendenze egli era prima del richiamo alle armi.

Trattandosi di due situazioni diverse, non sussiste la denunciata disparità di trattamento e non sussiste violazione dell'art 3 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, lettera a) della legge 6 febbraio 1941 n. 176 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI