Sentenza n.266 del 1987

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SENTENZA N. 266

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973, n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia), riprodotto nell'art. 93, comma sesto, T.U. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. terza giurisdizionale - sul ricorso proposto da Chialastri Anna iscritta al n. 186 del registro ordinanze dell'anno 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 1981.

Visto l'atto di costituzione di Chialastri Anna;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

La sig.ra Anna Chialastri, vedova del maresciallo di II di P.S. Armando Mozzi a riposo dal 17 aprile 1974 e deceduto il 19 successivo per affezione neoplastica, riconosciuta dipendente da causa di servizio chiedeva alla Corte dei Conti che le fosse attribuito il trattamento privilegiato speciale previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973 n. 629 per i superstiti di dipendenti dei corpi di polizia deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.

Sosteneva che la morte del marito era dovuta a malattia cagionata dal trauma subito il 28 settembre 1970 nel corso di tafferugli verificatisi mentre prestava servizio di ordine pubblico.

L'adita Corte, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1981 n. 207, sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del predetto art. 1 legge n. 629 del 1973 nella parte in cui (comma primo) esclude dallo speciale trattamento ivi previsto gli aventi causa dei dipendenti deceduti dopo la risoluzione del rapporto di servizio, anche se per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.

La Corte ha osservato che la norma, che richiede per la concessione del trattamento speciale che il dipendente fosse deceduto "in attività di servizio", secondo i lavori preparatori e le leggi successive di estensione dello stesso trattamento ad altre categorie (art. 93, comma sesto, d.P.R. 23 dicembre 1973 n. 1092; legge 27 maggio 1977 n. 284; legge 1_ agosto 1978, n. 437), non si presta ad una interpretazione estensiva idonea a farvi ricomprendere anche il caso in esame;

che essa assume irrazionalmente, come elemento discriminante, per la concessione o meno del beneficio, il momento dell'evento letale mentre invece rileva esclusivamente la causale dipendenza di esso da fatti particolari verificatisi in occasione del servizio.

Posto che la norma ha l'intento di assicurare ai superstiti dei caduti nell'assolvimento del dovere la tangibile riconoscenza nazionale, aggiunge la Corte, é del tutto arbitrario far dipendere l'erogazione dello speciale trattamento di favore dal momento della morte del dante causa e quindi da un evento meramente casuale, mentre sarebbe più coerente e razionale, in rapporto ad un presupposto unico (la morte per causa dipendente da ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico) disporre identico trattamento per i superstiti in qualunque momento si verifica l'evento letale anche se successivo alla cessazione del rapporto di servizio.

Inoltre secondo la Corte lo stesso legislatore ha riconosciuto l'irrilevanza dell'anteriorità o meno alla cessazione del rapporto dell'evento letale in altre fattispecie sia ai fini del trattamento privilegiato di riversibilità (art. 92 del T.U. n. 1092 del 1973) sia ai fini del trattamento speciale triennale di prima categoria alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio (art. 93, primo comma, stesso T.U.) prescindendo dal momento della morte del dipendente; così anche per il trattamento pensionistico dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per causa di servizio (legge 17 ottobre 1967 n. 974).

Si é costituita la parte privata depositando una memoria di contenuto sostanzialmente adesivo rispetto alle argomentazioni del giudice a quo.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei Conti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni ordinarie privilegiate a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui esclude dalla corresponsione della pensione privilegiata, ivi prevista, gli aventi causa dei dipendenti deceduti dopo la cessazione del rapporto di impiego, sia pure per diretto effetto delle ferite o delle lesioni riportate in conseguenza di azioni contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine pubblico.

In violazione dell'art. 3 Cost., la detta categoria di superstiti risulterebbe discriminata rispetto a quella degli aventi causa dei dipendenti deceduti in attività di servizio, perché, pur in presenza dell'identico presupposto giustificativo del trattamento privilegiato (morte causata da ferite o lesioni riportate in azioni contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine pubblico) la sua erogazione si sarebbe fatta dipendere da un evento del tutto casuale (momento della morte).

2. - La questione é fondata.

Invero, non ha alcuna ragionevole giustificazione la limitazione della concessione della pensione privilegiata ordinaria prevista dalla norma censurata ai soli aventi causa di militari o funzionari o agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio per effetto diretto delle ferite o delle lesioni riportate in conseguenza di azioni contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine pubblico.

La ragione della norma di favore si rinviene, come risulta dai lavori preparatori della legge n. 629 del 1973, "nella volontà di concedere un miglioramento delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai superstiti degli appartenenti ai vari corpi di polizia, quale doveroso tributo di riconoscimento alla loro fedeltà, al loro attaccamento al dovere ed alla indefettibile e fondamentale loro funzione di custodi della sicurezza personale e patrimoniale dei cittadini e della legalità democratica e repubblicana nonché quale mezzo per restituire, a coloro che sono impegnati in compiti delicati e rischiosi, un minimo di fiducia nella sollecitudine della nazione per l'avvenire dei loro cari nel caso che la fedeltà al giuramento dato imponga il sacrificio della vita".

La concessione del trattamento privilegiato, che ha certamente una funzione di sostentamento e di assistenza, é collegata precipuamente alla sussistenza del nesso di causalità tra la morte e il servizio svolto (repressione del terrorismo, della criminalità, mantenimento dell'ordine pubblico).

Non può logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si verifica la morte, e cioè, la vigenza o meno del rapporto di servizio.

Lo stesso legislatore, peraltro, aveva già riconosciuto trattamenti pensionistici di favore ai congiunti di militari o dipendenti civili vittime di azioni terroristiche o criminose o per cause di servizio senza dare alcun rilievo alla vigenza o meno del rapporto di servizio (legge 17 ottobre 1967 n. 974).

Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973 n. 629 riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

 

Il Presidente:ANDRIOLI

Il Redattore:GERCO

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987