ORDINANZA N. 265
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1986 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Minutoli Tegrini Filippo e s.n.c. Lavanderia Splendor, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12/prima serie speciale del 18 marzo 1987;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Minutoli Tegrini Filippo e s.n.c. Lavanderia Splendor ed avente per oggetto licenza per finita locazione di immobile non abitativo, il Pretore di Lucca, con ordinanza del 16 gennaio 1986 (reg. ord. n. 25 del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118;
che in proposito il giudice a quo rilevava come tale normativa - disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo" delle locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore l. n. 392 del 1978 e alle date indicate negli artt. 67 e 71 l. ult. cit. e 15 bis d.l. n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982 - stabilisse un'ulteriore proroga legale, così contrastando con i principi già enunciati da questa Corte con la sent. n. 89 del 1984 ed in particolare con agli artt. 3, 41 e 42 Cost.;
Considerato che della norma impugnata la Corte, con sent. n. 108 del 1986, ha pronunciato l'illegittimità costituzionale (vedi anche le successive ordd. nn. 145, 205,243 e 289 del 1986);
che la questione risulta perciò manifestamente inammissibile in quanto la norma impugnata, per effetto della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale, non esiste più nel nostro ordinamento;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. in l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 108 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI