Ordinanza n.263 del 1987

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ORDINANZA N. 263

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 5 e 23 legge 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'irpef), promossi con ordinanze emesse il 14 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia nel procedimento iniziato da Conte Euro (reg. ord. n. 793 del 1986) e il 10 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado de L'Aquila nel procedimento iniziato da Leombruno Costantino (reg. ord. n. 83 del 1987), pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 3, prima serie speciale, del 14 gennaio 1987, e n. 14, prima serie speciale, del 1ø aprile 1987;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Conte Euro e avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1976 (e dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) degli interessi su un contratto di conto corrente di corrispondenza, la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza del 14 giugno 1984 (reg. ord. n. 793 del 1986) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c, l. 13 aprile 1977 n. 114: norma, la quale - modificando l'art. 10 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 - limitava la detta deducibilità ai soli mutui agrari ed ai mutui garantiti da ipoteca su immobili; nonché dell'art. 23 st. l., relativo all'applicabilità del detto limite anche ai redditi percepiti nel 1976;

che la Commissione riteneva che le citate norme imponessero senza giustificazione ai contribuenti un carico tributario imprevisto, così ledendo i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.);

che nel corso di un giudizio iniziato da Leombruno Costantino la Commissione tributaria di primo grado de L'Aquila con ordinanza del 10 novembre 1986 (reg. ord. n. 83 del 1987) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. c, d.P.R. n. 597 del 1973, come modificato dall'art. 5 l. n. 114 del 1977, il quale poneva la suddetta limitazione di deducibilità, escludendone perciò, come nella specie, i contratti di apertura di credito bancario con garanzia ipotecaria: la distinzione tra i diversi tipi di contratto sembrava alla Commissione contrastante con l'art. 3 Cost. per difetto di ragionevolezza;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in tutte le cause, chiedendo che fosse dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni, in quanto già decise con la sent. n. 143 del 1982;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro identità o connessione;

che le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate in quanto già decise da questa Corte con sentenza n. 143 del 1982;

che con essa é stato escluso ogni contrasto tra l'art. 5 l. n. 114 del 1977 e gli artt, 3 e 53 Cost., essendo la limitazione della deducibilità degli interessi ai soli mutui ipotecari giustificata dall'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di controllare l'effettiva sussistenza del negozio ad effetti obbligatori da cui nascono gli interessi stessi, attraverso la sua realità (non basterebbe quindi, per quanto concerne specificamente la questione sollevata dalla Commissione abruzzese, la natura consensuale del contratto di apertura di credito bancario) e la pubblicità della garanzia ipotecaria;

che la Corte ha altresì escluso ogni contrasto tra la retroattività dell'impugnato art. 5 l. cit., stabilita dal successivo art. 23, ed il principio costituzionale di capacità contributiva, il quale si riferisce ad indici concretamente rivelatori di ricchezza, che deve permanere nel momento dell'imposizione, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del contribuente;

che dette questioni sono state dichiarate manifestamente infondate con ordinanze nn. 365 del 1983 e 342 del 1985;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, e 23 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di La Spezia e de L'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decise con la sentenza n. 143 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI