ORDINANZA N. 262
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57 (Disciplina per la gestione dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata) convertito in legge 29 aprile 1982 n. 187; promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania nel procedimento iniziato col ricorso di Sagliocco Vincenzo contro un provvedimento emesso dal Sindaco di Napoli, iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60/ prima serie speciale del 24 dicembre 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Sagliocco Vincenzo con diversi ricorsi impugnava davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania alcuni decreti con cui il Sindaco di Napoli aveva requisito appartamenti di proprietà dello stesso ricorrente, al fine di sistemarvi famiglie colpite dal terremoto del novembre 1980;
che nel corso del procedimento il Tribunale con ordinanza del 20 novembre 1985 (reg. ord. n. 751 del 1986) rilevava che l'art. 4 del sopravvenuto d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito dalla l. 29 aprile 1982 n. 187, disponeva doversi considerare legittimi, ancorché difformi dalle vigenti norme, comprese quelle procedurali, i provvedimenti amministrativi emessi per le zone terremotate della Campania e della Basilicata tra il 23 novembre 1980 e il 31 ottobre 1981 "purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività e a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici;
che il Tribunale riteneva che tale norma sottraesse al giudice adito qualsiasi esame così del merito come della legittimità dei provvedimenti impugnati;
che, tanto premesso, il collegio rimettente dubitava che l'art. 4 cit. contrastasse con l'art. 3 Cost., per il deteriore ingiustificato trattamento riservato ai destinatari dei detti atti amministrativi rispetto alla generalità dei cittadini; con l'art. 42 Cost., per l'eccessiva compressione della proprietà immobiliare; con gli artt. 24 e 113 Cost., per l'esclusione della tutela giurisdizionale;
che La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o manifestamente infondate;
Considerato che le questioni sono state già decise con sentenza n. 100 del 1987, la quale ha osservato come la norma impugnata sia essenzialmente giustificata dalle necessità determinate dal terremoto del 1980, e perciò abbia avuto efficacia limitata alla prima fase dell'emergenza;
che la stessa norma peraltro non sana tutti i vizi degli atti emanati in quel periodo dall'autorità amministrativa, sui quali resta salvo il controllo giurisdizionale concernente il rispetto delle norme della Costituzione, dei principi fondamentali concernenti i principali istituti giuridici, delle norme relative all'attribuzione dei poteri amministrativi, nonché il sindacato sugli eventuali vizi di eccesso di potere, rivelandosi così infondata la doglianza di violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;
che é stata altresì dichiarata priva di fondamento la censura relativa all'art. 42 Cost., poiché, anche nella vigenza della norma impugnata, a ciascun provvedimento comportante un sacrificio della proprietà immobiliare deve in ogni caso corrispondere un congruo indennizzo;
che, infine, la sopra citata sentenza ha escluso la violazione del principio di eguaglianza, non essendo comparabili le situazioni in cui versavano le zone colpite dal sisma con quelle del territorio nazionale rimasto indenne;
che conseguentemente le predette questioni risultano ora manifestamente infondate;
Visti gli artt.26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito dalla legge 29 aprile 1982 n. 187, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decise con la sentenza n. 100 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI