Ordinanza n.261 del 1987

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ORDINANZA N. 261

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 59, nn. 4 e 8, l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina della locazione degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1981 dal Pretore di Modena nel procedimentro civile vertente tra s.n.c. Immobiliare Mino e Amorth Antonio, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 18 novembre 1981;

Visto l'atto d' intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra la s.n.c. Immobiliare Mino e Amorth Antonio ed avente ad oggetto il rilascio di un immobile abitativo locato, stante l'intenzione della proprietaria di trasformare notevolmente l'immobile stesso ed il fatto che questo non era continuativamente occupato dal conduttore, quest'ultimo eccepiva l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 59 nn. 4 e 8 l. 27 luglio 1978 n. 392, poiché il suo reddito annuo, superiore ad otto milioni di lire, escludeva che il contratto, in corso nel momento di entrata in vigore della legge cit., fosse soggetto a proroga legale;

che con ordinanza del 4 maggio 1981 (reg.ord. n. 547 del 1981) l'adìto Pretore di Modena sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 59 nn. 4 e 8 l. cit., in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.;

che secondo il Pretore il combinato disposto dei detti articoli, escludendo nei contratti non soggetti a proroga la potestà di recesso del locatore che intendesse trasformare notevolmente l'immobile o che vedesse il medesimo non occupato continuativamente, e senza giustificato motivo, dal conduttore, sembrava attuare un'ingiustificata discriminazione rispetto ai locatori con contratto soggetto a proroga, vale a dire con conduttore meno abbiente e perciò non meno bisognoso di tutela; il giudice rimettente richiamava la sentenza di questa Corte n. 22 del 1980 ed osservava altresì come le norme impugnate comprimessero eccessivamente il diritto di proprietà immobiliare;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che la questione deve considerarsi manifestamente inammissibile in quanto le norme impugnate, nella parte denunciata dal Pretore, non fanno più parte del nostro ordinamento per effetto della sent. n. 250/1983

 di questa Corte, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 59 nn. 4 e 8 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sent. n. 250 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI