ORDINANZA N. 259
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 4 novembre 1986 e il 10 febbraio 1987 dal Pretore di Cairo Montenotte nei procedimenti penali a carico di Barilaro Umberto e Francia Claudio, iscritte rispettivamente ai nn. 829 del registro ordinanze 1986 e 120 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5 e 16, prima s.s. dell'anno 1987;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che il Pretore di Cairo Montenotte, con ordinanze 4 novembre 1986 e 10 febbraio 1987 sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento all'art. 3 Cost.;
che la norma é stata impugnata per la parte in cui non consente l'applicazione di sanzioni sostitutive ai reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria;
che é intervenuto innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile;
Considerato, in diritto, che é esatto quanto annota il Pretore circa la portata della sent. n. 148 del 1984, la quale effettivamente aveva limitato il giudizio ai reati puniti esclusivamente con pena pecuniaria, riservando ad altro momento quello concernente i reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;
che, però, é evidentemente sfuggito al Pretore che successivamente, con sentenza 12 dicembre 1985 n. 350, questa Corte si é pronunziata anche sulla questione nuovamente oggi sollevata, dichiarandola inammissibile;
che i giudizi vanno riuniti e le identiche questioni risolte con unica ordinanza.
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.