ORDINANZA N. 258
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Levanovich Claudio, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima s.s., dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Loss Attilio, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima s.s. dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che con ordinanze 8 ottobre 1986 sia il Tribunale di Treviso che il Tribunale di Bergamo sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 secondo co. cod.pen. con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.;
che la norma citata é stata impugnata nella parte in cui non consente che il giudice possa ritenere la continuazione del reato quando l'unicità del disegno criminoso si riferisca a reati meno gravi, già giudicati, rispetto a quelli oggetto del giudizio in corso;
che in ambo i giudizi é intervenuto, davanti a questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto la declaratoria di infondatezza della questione;
Considerato, in diritto, che la questione é stata recentemente risolta da questa Corte con sent. 27 marzo 1987 n. 115
, che ha dichiarato la questione non fondata nei sensi di cui in motivazione;che, i giudizi, però, devono essere riuniti per decidere le identiche questioni con unica ordinanza.
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.