Ordinanza n.253 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 253

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), in riferimento all'art. 324 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, sui ricorsi riuniti proposti da Marocco Rosa, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, con ordinanza emessa il 13 marzo 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui prevede che i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori siano imputati per metà a ciascuno di essi, in relazione all'art. 324 del codice civile.

Considerato che la norma di cui l'art. 324 del codice civile, alla quale é sotteso il principio del favor minoris, nel prevedere che i frutti dei beni dei figli dei quali i genitori hanno l'usufrutto siano destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli stessi, rivesta un carattere non prevalentemente precettivo;

che, pertanto, la norma non si discosta concettualmente da quanto previsto dall'art. 143 del codice civile, in ordine alla destinazione dei redditi dei coniugi ai bisogni della famiglia;

che non é perciò possibile argomentare da essa nel senso che i redditi dei beni in questione possano venir sottratti alla disponibilità dei genitori a tal punto da non rientrare nella valutazione della loro capacità contributiva.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE