Ordinanza n.250 del 1987

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ORDINANZA N. 250

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 195, 322, 323 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", quale risulta a seguito della sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 marzo 1981 dal Pretore di Santa Margherita di Belice nel procedimento penale a carico di Struppa Francesco iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Russo Angela iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 5 giugno 1984 dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Manutenzioni Ponti Radio e Direzione Provinciale P.T. di Udine iscritta al n. 1001 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32/ bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza in data 25 marzo 1981 (Reg. Ord. n. 526 del 1981) il Pretore di S. Margherita di Belice ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e quale risultante in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non viene esplicitata la nozione di "ambito locale", eccedendo il quale la installazione abusiva di impianto di diffusione televisiva via etere é penalmente sanzionata, il tutto nel corso di un procedimento penale;

che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 16 maggio 1986 (Reg. Ord. n. 869 del 1983), pure emessa nel corso di un procedimento penale, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 322 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non escludono l'emittenza radiotelevisiva privata dall'obbligo di conseguire la prevista concessione per l'esercizio dell'attività di trasmissione in ambito locale, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione;

che, con ordinanza in data 5 giugno 1984 (Reg. Ord. n. 1001 del 1984), il Pretore di Udine, nel corso di un procedimento promosso ex art. 700 c.p.c., ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 322, 323 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nei limiti in cui le norme suddette prevedono la concessione amministrativa anche per l'esercizio su scala locale di stazioni radioelettriche ad uso privato, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.;

Considerato che le questioni suddette attengono tutte al medesimo contesto normativo, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che il giudice a quo, nell'ordinanza iscritta al n. 1001 del Reg. Ord. 1984, non svolge considerazione alcuna circa la rilevanza della questione sollevata, e l'ordinanza stessa non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta, sicché, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, successivamente all'emanazione delle altre ordinanze, é entrato in vigore il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, contenente "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive";

che il suddetto provvedimento normativo ha profondamente innovato la materia de qua, sicché appare opportuno restituire gli atti ai giudici a quo perché, alla luce della normativa sopravvenuta, provvedano a verificare se le questioni rispettivamente sollevate siano tuttora rilevanti.

Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Udine con l'ordinanza n. 1001 del Reg. Ord. 1984 di cui in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze nn. 526 del Reg. Ord. 1981 e 869 del Reg. Ord. 1983 ai Pretori di S. Margherita di Belice e Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE