Ordinanza n.247 del 1987

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ORDINANZA N. 247

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 7 ottobre 1977, n. 790 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos) e dell'art. 2 del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive) promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla S.p.a. TVR-VOXSON contro il Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma ed altro, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1a serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, sul ricorso proposto dalla TVR-VOXSON S.p.a. per l'annullamento dell'ordinanza 4 aprile 1985, adottata dal Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma - con la quale si intimava l'immediata disattivazione dell'impianto radioelettrico della ricorrente, in quanto interferente, mediante le trasmissioni effettuate sul canale 50 UHF, con la ricezione dei programmi della Rete Tre RAI nell'area di servizio del ripetitore di Velletri - ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 18 gennaio 1987, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., della legge 7 ottobre 1977, n. 790 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973), nella parte in cui lo Stato italiano si impegna ad assegnare le frequenze su radio e telecomunicazioni, nonché dell'art. 2 del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive);

che il giudice a quo, dopo aver escluso la sussistenza del "preuso" del canale 50 UHF dedotto da parte della TVR-VOXSON, ha ritenuto pregiudiziale l'esame della questione di legittimità costituzionale delle norme su indicate, e non manifestamente infondata la questione stessa, in quanto con le norme censurate viene attribuito all'amministrazione statale il potere di assegnare le frequenze, senza che siano stati recepiti con apposita legge i requisiti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976, ed é consentita la prosecuzione dell'attività delle emittenti private già in funzione, senza la contestuale introduzione di una normativa tesa ad evitare situazioni di monopolio;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione per carenza di motivazione in punto di rilevanza;

Considerato che l'ordinanza é carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il giudice a quo non fornisce spiegazione alcuna circa l'incidenza, sul giudizio di annullamento dell'ordinanza di disattivazione adottata a tutela delle trasmissioni del servizio pubblico, della questione di legittimità delle norme concernenti l'assegnazione delle frequenze alle emittenti private e la prosecuzione, in via provvisoria, delle attività delle medesime emittenti già in funzione;

che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 7 ottobre 1977, n. 790, e dell'art. 2 del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1984, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. dal T.A.R. del Lazio con ordinanza emessa il 18 gennaio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1ø luglio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE