Ordinanza n.241 del 1987

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ORDINANZA N. 241

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1984 dalla Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia nel procedimento relativo all'applicazione di misure alternative alla detenzione nei confronti di Dorici Albertino, iscritta al n. 1025 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 10 aprile 1984, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "nei limiti in cui, prevedendo come presupposto imprescindibile dell'affidamento in prova al Servizio Sociale l'osservazione trimestrale della personalità, indirettamente esclude da tali benefici i soggetti condannati a pene detentive pari o inferiori a tre mesi (ovvero altri condannati a pene superiori per i quali non sia stata espletata l'osservazione ma esistono aliunde elementi di valutazione)";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono entrati in vigore: dapprima il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 (Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate), il cui art. 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297, ha modificato l'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituendo le parole "per almeno tre mesi" con le parole "per almeno un mese"; e, successivamente, la legge 19 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il cui art. 11 ha previsto che il condannato possa, a determinate condizioni, beneficiare, anche senza la previa osservazione in istituto, dell'affidamento in prova al servizio sociale;

e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti alla Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia perché verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia ancora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE