Ordinanza n.238 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 238

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) in relazione all'art. 545, comma 4, cod. proc. civ. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1983 dal Pretore di Catania nella procedura esecutiva promossa da Marletta Placido contro Bartolotta Rosa ed altra iscritta al n. 917 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 10 maggio 1983 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Banca di Credito S. Giuliano e La Rosa Francesco ed altra iscritta al n. 918 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1. - Con due ordinanze, emesse l'una il 24 maggio 1983 (comunicata l'11 giugno e notificata il 20 settembre successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta al n. 917 reg. ord. 1983) nel processo di espropriazione presso terzi tra Marletta Placido, Bartolotta Rosa e Ferrovia Circumetnea, e l'altra il 10 maggio 1983 (comunicata il 19 maggio e notificata il 20 settembre; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta al n. 918 reg. ord. 1983) nel processo di espropriazione presso terzi tra Banca di credito S. Giuliano, e Cammarata Salvinia e La Rosa Francesco, il Pretore di Catania dichiarò rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in relazione all'art. 545 co. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, nonché delle pensioni, indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese di cui all'art. 1 del citato d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si costituì ma spiegò in ambo gli incidenti intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il quale l'Avvocatura generale dello Stato argomentò e concluse con atti depositati il 27 marzo 1984 per la manifesta infondatezza ovvero infondatezza della proposta questione;

3. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti;

Considerato che

4. - Con sent. 31 marzo 1987, n. 89 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 5 c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, aziende ed imprese di cui all'art. dello stesso d.P.R. fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due incidenti sollevati dal Pretore di Catania con ordinanze 24 maggio 1983 (n. 917 reg. ord. 1983) e 10 maggio 1983 (n. 918 reg. ord. 1983), dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 4 c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità di stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed enti di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R. fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale, dichiarata fondata con sent. n. 89 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE