Ordinanza n.237 del 1987

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ORDINANZA N. 237

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 luglio 1982 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Folini Marziano e Martini Antonio ed altra iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Vega Franco Corrado e s.n.c. Fratelli Lusardi ed altro iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 19 maggio 1983 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Ruffoni Antonio e Conforti Lino iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Semilia Vincenzo e Petracca Bruno iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1.1. - Con ordinanza emessa il 22 luglio 1982 (notificata il 24 e comunicata il 25 agosto successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 2 marzo 1983 e iscritta al n. 651 reg. ord. 1982) nel procedimento civile tra il geometra Folini Marziano, Martini Antonio e Todeschini Attilia avente per oggetto il pagamento della somma dovuta per prestazioni professionali e gli interessi ai sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949 n. 144, il Tribunale di Sondrio giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144 nella parte in cui prevede che sulle somme dovute e non pagate a saldo della specifica, entro il termine di sessanta giorni dalla consegna della stessa, decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia;

1.2. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 (notificata e comunicata il 13 maggio successivo; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 dell'11 gennaio 1984 e iscritta al n. 620 reg. ord. 1983) nel procedimento civile tra il geometra Vega Franco Corrado e la s.n. c. Fratelli Lusardi, avente per oggetto il pagamento delle somme dovute per prestazioni professionali e gli interessi ai sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, il Tribunale di Sondrio sollevò d'ufficio in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, nella parte in cui prevede che, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della parcella dei compensi da parte del geometra, decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto della Banca d'Italia;

1.3. - Con ordinanza emessa al 19 maggio 1983 (comunicata il 31 e notificata il 20 luglio successivi; nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 15 febbraio 1984 e iscritta al n. 769 reg. ord. 1983) nel procedimento civile tra il geometra Ruffoni Antonio e Conforti Lino avente per oggetto il pagamento delle somme dovute per prestazioni professionali e gli interessi ai sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, il Tribunale di Sondrio sollevò d'ufficio, in riferimento all'art, 3, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144 nella parte in cui prevede che, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della parcella dei compensi da parte del geometra, decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto della Banca d'Italia;

1.4. - Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 (comunicata il 14 e notificata il 16 del successivo mese di febbraio 1984; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 settembre 1984 e iscritta al n. 318 reg. ord. 1984) sulla opposizione a precetto intimato al Semilia Vincenzo, spiegata dal geometra Petracca Bruno per il pagamento dei compensi professionali e degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, il Tribunale di Vicenza dichiarò rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144 nella parte in cui dispone che sulle somme dovute ai geometri per le loro prestazioni professionali siano dovuti gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia in contrasto con la norma generale (art. 1284 c.c.) che stabilisce il saggio degli interessi legali nella misura del 5% e con il principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost.;

2.1. - Nessuna delle parti dei giudizi a quibus si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

2.2. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui quattro incidenti;

Considerato che

3. - I quattro incidenti vanno riuniti perché accomuna le ordinanze di rimessione la stessa questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949 n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri) nella parte in cui rescrive che sulle somme dovute ai geometri per compensi professionali e non pagate sono dovuti gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia in riferimento agli artt. 3 Cost. e 1284 c.c.;

4. - Questa Corte non ha mancato di avvertire - con ord. n. 67 del 1987, resa a proposito dell'art. 9 comma quarto l. 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e architetti), - che il danno provocato dall'inadempimento dei debiti pecuniari derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed autonomo nonché d'impiego pubblico, in applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e dalla C. cost. n. 300 del 1986, é determinato alla stregua degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. (novellati in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533), e pertanto é preliminare all'esame della prospettata questione d'illegittimità la verifica della incidenza sulla stessa dell'enunciato principio, che la Corte non può non rimettere ai giudici a quibus.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 651/1982, 620 e 769/1983 e 318/1984, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio (nn. 651/1982, 620 e 769/1983) e al Tribunale di Vicenza (n. 318/1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE