Ordinanza n.235 del 1987

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ORDINANZA N. 235

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Istituzione dell'ordinamento professionale giornalistico), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra De Nuzzo Massimo ed altri e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed altri, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1_ serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, su ricorso proposto da De Nuzzo Massimo e altri contro le decisioni con le quali il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti aveva respinto le loro richieste di iscrizione all'albo dei praticanti per inidoneità della pratica (effettuata presso periodici, "Il biellese" e "l'Eco di Biella", non aventi i requisiti di legge), il Tribunale di Torino, su richiesta di parte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 21, comma primo, e 33, comma quinto, Cost. - dell'art. 34, comma primo, legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui prevede che il periodico presso il quale deve svolgersi la pratica professionale abbia i requisiti della "diffusione nazionale" e della presenza di "almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari"; e ancora, della stessa disposizione, in riferimento agli stessi parametri, in quanto non prevede che la pratica anzidetta possa svolgersi anche presso "quei periodici a diffusione locale, che, per le concrete dimensioni della loro struttura e le concrete caratteristiche tecnico-culturali della loro organizzazione", siano riconosciuti a tal fine idonei dal competente organo dell'Ordine dei giornalisti;

che nel giudizio si é costituito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il quale ha concluso per l'infondatezza delle questioni, argomentando che le critiche rivolte all'art. 34, comma primo, investono non profili di costituzionalità, bensì meri motivi di opportunità politica, ed é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, la quale ha sostenuto che le questioni sono in parte inammissibili, poiché implicano scelte discrezionali sottratte al giudizio della Corte costituzionale, in parte manifestamente infondate, poiché la Corte costituzionale si é già pronunciata in termini con le sentenze nn. 113 del 1974 e 11 del 1968;

considerato che si tratta - unici essendo l'oggetto e i parametri del giudizio ed eguale essendo il risultato pratico cui si perverrebbe in seguito all'accoglimento (iscrizione dei ricorrenti all'albo dei praticanti giornalisti) - di una sola questione di legittimità costituzionale, in ordine alla quale si prospetta, per un verso, una soluzione (parzialmente) ablativa, per un altro verso, una soluzione additiva;

che in tal modo - a nulla rilevando la formale scissione in due dell'unica questione di costituzionalità - si propone alla Corte una pluralità di rimedi posti dal giudice a quo alla pari e tuttavia disomogenei sia sul piano della tecnica del giudizio di costituzionalità che sul piano del risultato normativo, con conseguente incertezza del thema decidendum (cfr., per una valutazione analoga, sent. n. 30 del 1983);

che ciò importa che sia dichiarata la manifesta inammissibilità della questione (cfr. ord. n. 377 del 1985; sentt. n. 164 e n. 146 del 1985; ord. n. 65 del 1983; sent. n. 30 del 1983).

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Istituzione dell'ordinamento professionale giornalistico), sollevata, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 21, comma primo, e 33, comma quinto, Cost., dal Tribunale di Torino, con ordinanza 27 settembre 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

 

Il Presidente:ANDRIOLI

Il Redattore:CORASANITI

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987.