Ordinanza n.234 del 1987

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ORDINANZA N. 234

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 97, 99, 100, 101 e 102, legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope - Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 dal Pretore di Lecce negli atti relativi alle segnalazioni nei confronti di Donno Luigi ed altri, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 dell'anno 1982;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Lecce, al quale erano state segnalate alcune persone facenti uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti, in sede di provvedimenti d'urgenza ex art. 99 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope - Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1982, questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 101 e 102 Cost., degli artt. 97, 99, 100, 101 e 102 della su indicata legge n. 685;

che il giudice a quo, premesso che "non si ravvisa la necessità di disporre trattamenti sanitari a livello preventivo e curativo" nei riguardi delle persone segnalate, ha svolto diffuse osservazioni critiche sul sistema degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi come delineato dalla legge n. 685/1975, censurando l'attribuzione all'autorità giudiziaria, e non all'autorità sanitaria-amministrativa (sindaco), dei poteri di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 32, per l'ingiustificata discriminazione del tossicodipendente rispetto a tutti gli altri malati (per i quali é invece competente il sindaco: art. 1, legge 13 maggio 1978, n. 180; art. 32, legge 23 dicembre 1978, n. 833), nonché degli artt. 101 e 102 Cost., in ragione dell'affidamento all'autorità giudiziaria di compiti estranei alla funzione giurisdizionale;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo la inammissibilità della questione, vuoi perché irrilevante, vuoi perché risolventesi in una critica di scelte discrezionali riservate al legislatore ordinario;

considerato che l'ordinanza é del tutto priva di motivazione in punto di rilevanza e che, inoltre, é stata emessa quando il pretore era ormai privo di poteri decisori, poteri limitati, nel procedimento di cui all'art. 99 della legge n. 685/1975, alla decisione di adozione o (come é avvenuto nel caso) di non adozione di provvedimenti d'urgenza, dovendosi dopo di ciò immediatamente trasmettere gli atti al tribunale competente;

che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 97, 99, 100, 101 e 102 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope - Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32, 101 e 102 Cost., dal pretore di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

 

Il Presidente:ANDRIOLI

Il Redattore:CORASANITI

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987.