Ordinanza n.233 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 233

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 128 del codice di procedura penale e 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promossi con ordinanze emesse il 29 marzo 1985 (n. 13 ordinanze) e il 7 giugno 1985 (n. 5 ordinanze) dal Tribunale di Lanusei, iscritte ai nn. 475, 476, 477, 478 e 479 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 377, 378, 379, 380 e 381 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 bis dell'anno 1985 e nn. 30 e 41, l_ serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Lanusei, con diciotto ordinanze di identico contenuto, tredici emesse il 29 marzo 1985 e cinque emesse il 7 giugno 1985, nel corso di altrettanti procedimenti d'appello instaurati dal Procuratore della Repubblica deducendo la nullità assoluta di altrettante sentenze che erano state emesse dal Pretore di Tortoli dopo aver nominato quale difensore d'ufficio un praticante procuratore "come tale sfornito di capacità tecnica", ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 128, terzo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, "nella parte in cui escludono che l'imputato nel giudizio pretorile possa essere assistito da un difensore d'ufficio che sia praticante procuratore legale e che il praticante procuratore legale possa presentare la dichiarazione d'impugnazione";

e che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

considerato che tutti i giudizi concernono identiche questioni e vanno, quindi, riuniti;

e che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, é entrata in vigore la legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), il cui art. 1, sostitutivo dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, stabilisce al secondo comma che i praticanti procuratori, dopo un anno dall'iscrizione in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza "possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, avanti alle preture del distretto nel quale é compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto";

e che l'art. 5 della stessa legge 24 luglio 1985, n. 406. consente a coloro "che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nel registro speciale di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni", di "esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto stesso, come modificato dall'art. 1 della presente legge";

che, alla stregua della predetta novazione legislativa, spetta al Tribunale di Lanusei verificare quali conseguenze il combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, e 5 della legge 24 luglio 1985, n. 406, possa attualmente avere sui processi a quibus sia con riferimento all'espletamento delle funzioni di difensore d'ufficio nel giudizio pretorile da parte del praticante procuratore sia con riferimento alla legittimazione dello stesso a proporre impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lanusei.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

 

Il Presidente:ANDRIOLI

Il Redattore:GRECO

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987