Ordinanza n.232 del 1987

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ORDINANZA N. 232

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), e 192 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1985 dal Pretore di Gravina di Puglia nel procedimento penale a carico di Matera Francesco, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Pretore di Gravina di Puglia, con ordinanza del 23 marzo 1985, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Matera Francesco, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 192 del codice di procedura penale, "nelle parti in cui consentono la difesa fiduciaria del praticante procuratore, ma non eliminano preventivamente gli inconvenienti tecnici giuridici di questa difesa: invalida lettura dibattimentale del dispositivo della sentenza, in presenza reale o presunta del praticante procuratore, improduttiva del termine per impugnare e del suo passaggio in giudicato";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e in subordine non fondata;

considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), il cui art. 1, sostitutivo dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, stabilisce al secondo comma che i praticanti procuratori, dopo un anno dall'iscrizione in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, "possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, avanti alle preture del distretto nel quale é compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto";

e che l'art. 5 della stessa legge 24 luglio 1985, n. 406, consente a coloro "che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nel registro speciale di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni", di "esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto stesso, come modificato dall'art. 1 della presente legge".

che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Gravina di Puglia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

 

Il Presidente:ANDRIOLI

Il Redattore:CONSO

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987