Sentenza n.229 del 1987

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SENTENZA N. 229

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 252, ultimo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1977 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Volpi Odette nell'interesse del minore Angiolini Andrea, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento avente ad oggetto il ricorso di Volpi Odette nell'interesse del minore Angiolini Andrea, il Tribunale per i minorenni di Firenze, con ordinanza del 22 aprile 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 252, ultimo comma, del codice civile, che richiede, ai fini dell'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori naturali, il consenso dell'altro genitore.

2. - Per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato assume l'infondatezza della questione proposta, prospettando l'erroneità della tesi, sostenuta dal giudice a quo, della "rigidità" della norma denunciata, che non consentirebbe al giudice di valutare i motivi del rifiuto del consenso di uno o di entrambi i genitori; viceversa, secondo l'Avvocatura, oltre al generale potere di intervento ex art. 145 del codice civile, il giudice, in base agli artt. 316 e 317 bis del codice civile, può, nell'esclusivo interesse del figlio, disporre diversamente e persino "escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore"; a maggior ragione, il giudice può e deve consentire l'inserimento del minore nella famiglia legittima di uno dei genitori naturali qualora "l'esclusivo interesse del minore" lo richieda.

Considerato in diritto

Il Tribunale per i minorenni di Firenze, con ordinanza del 22 aprile 1977, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 252. ultimo comma, del codice civile, in relazione agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.

Ritiene il Tribunale remittente che la norma censurata, non consentendo al giudice di valutare i motivi del rifiuto del genitore naturale a prestare consenso all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia legittima dell'altro genitore, fa dipendere rigidamente da tale consenso la crescita della personalità del figlio in quella formazione sociale primaria che é la famiglia, in violazione del valore costituzionale garantito dall'art. 2 della Costituzione; nonché il ricevere mantenimento, istruzione ed educazione da parte del figlio nato fuori del matrimonio insieme ai figli legittimi, secondo il precetto dell'art. 30 della Costituzione; un diverso e deteriore trattamento del figlio naturale riconosciuto di cui si chieda l'inserimento nella propria famiglia legittima, rispetto al figlio naturale già riconosciuto infrasedicenne, di cui si chieda la legittimazione ex art. 284, n. 4 del codice civile, senza che occorra consenso dell'altro genitore, con lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Così come prospettata, la questione é infondata.

La norma impugnata recita: "É altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento". Una sua lettura sistematica chiarisce: a) che al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui, ex art. 317 bis del codice civile; b) che il consenso su vicende essenziali per l'avvenire del figlio ricade nell'esercizio della potestà; c) che, nell'esclusivo interesse del figlio, a tale esercizio é sovraordinato il potere del giudice, che può escluderne il genitore, o entrambi i genitori, ex art. 317 bis del codice civile, già richiamato.

Pertanto, qualora il rifiuto di consenso di cui all'art. 252, ultimo comma, del codice civile, risulti contrario all'interesse del figlio, il giudice non ne sarà impedito nell'autorizzare l'affidamento e l'inserimento del minore nella famiglia legittima dell'altro genitore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 252, ultimo comma, del codice civile, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze con ordinanza del 22 aprile 1977, reg. ord. n. 412 del 1980, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore:P. CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987