Sentenza n.224 del 1987

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SENTENZA N. 224

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma secondo, legge 12 novembre 1955, n. 1137, "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", come modificato dall'art. 9 legge 16 novembre 1962, n. 1622, dall'art. 6 legge 18 novembre 1964, n. 1249 e dall'art. 2 legge 2 dicembre 1975, n. 626 promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dal TAR del Lazio sul ricorso proposto da Piras Franco ed altri contro Ministero della Difesa-Esercito ed altri iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Piras Franco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Giovanni C. Sciacca per Piras Franco e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento originato da ricorso proposto da Franco Piras ed Altri nei confronti del Ministero della Difesa-Esercito ed Altri, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. I) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

All'uopo, il giudice a quo evidenzia che il Ruolo Speciale Unico delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, é alimentato da personale proveniente, mediante distinti concorsi, dagli ufficiali di complemento e dai marescialli in servizio permanente in possesso di determinati requisiti. I vincitori di ogni concorso vengono iscritti nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria - i partecipanti al concorso riservato ai sottufficiali seguendo quelli del concorso riservato agli ufficiali - e sono promossi per anzianità fino al grado di capitano.

Per l'avanzamento a maggiore, la promozione é prevista non solo per i capitani con anzianità di dieci anni nel grado, ma anche per i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore.

Ora, i capitani provenienti dagli ufficiali di complemento risultano privilegiati nei confronti di quelli provenienti dai sottufficiali in s.p.e., che non possono vantare alcun servizio utile precedente, anche in base alla considerazione secondo cui all'Amministrazione non spetterebbe alcun potere discrezionale al riguardo, dovendo limitarsi a constatare i requisiti minimi di permanenza nel complessivo servizio di ufficiale inferiore.

Tale situazione consentirebbe, sempre ad avviso del giudice a quo, lo scavalcamento dei pari grado provenienti dai sottufficiali e un vero e proprio sovvertimento dei ruoli, lesivo sia del principio di eguaglianza, sotto il profilo della parità di trattamento, sia di quello del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione, con violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Per la verità, non é del tutto chiaro se il TAR del Lazio coltivi ex se o meno la questione imperniata sull'art. 3 Cost., in quanto nell'ordinanza viene evidenziato soltanto che v'é diversità di trattamento tra soggetti che pure versano in identica posizione giuridica e che dovrebbero quindi poter nutrire eguali prospettive di carriera (salvo particolari riconoscimenti del servizio prestato precedentemente, a fini limitati e circoscritti), ma é peraltro indubbio che nel dispositivo la questione risulta sollevata con riferimento anche all'art. 3 Cost., rimanendo incerto se la censura abbia carattere autonomo o correlato all'art. 97 Cost.

Il giudice a quo pone piuttosto l'accento sul fatto che tale differenziazione di trattamento, rinviata ad un momento successivo dello svolgimento della carriera, finirebbe inevitabilmente per falsare anche il senso di quella già svolta, indebolendo gravemente lo stesso principio di gerarchia connesso all'ordine di ruolo.

Tale situazione dovrebbe essere considerata lesiva del principio di buon andamento e di efficienza dell'organizzazione della P.A. in quanto il carattere provvisorio dell'uguaglianza di trattamento accordato alle due categorie di personale che confluiscono nel R.S.U. (fino alla promozione al grado di Capitano) ed il sicuro sovvertimento delle gerarchie che consegue al diverso trattamento complessivamente riservato alle stesse (ai fini dell'avanzamento al grado di Maggiore) verrebbe inevitabilmente a ledere l'effettività del principio di gerarchia che deve necessariamente improntare il rapporto d'impiego in generale e quello dei militari in particolare.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e si costituiva uno dei ricorrenti, il Maggiore Franco Piras.

Nel suo atto di intervento, l'Avvocatura generale, nel chiedere che la proposta questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata, evidenzia che il sistema di avanzamento disciplinato dall'art. 61 impugnato trova "adeguato e manifesto riscontro" nell'elemento di obiettiva differenziazione tra le categorie di ufficiali considerate, costituito dalla maggiore esperienza da ufficiali acquisita da coloro che provengono dal complemento in ragione del più lungo servizio prestato in tale specifica posizione; ove avesse disposto in modo diverso, la norma avrebbe prodotto un immotivato livellamento, con possibile disparità, stavolta immotivata, di trattamento.

Del resto, l'art. 7, comma secondo, della legge 18 settembre 1964, n. 1414, dispone che l'ingresso nel ruolo é regolato in modo che i vincitori di concorso provenienti dai sottufficiali sono nominati comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento, cosa questa che ben deve essere nota a quanti chiedono di partecipare ai concorsi in questione.

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 97 Cost., l'Avvocatura sostiene che la salvaguardia del principio gerarchico nell'ambito militare discende da norme di comportamento e da principi connessi ai rapporti e alle responsabilità funzionali e disciplinari che sono relativi a ciascuna posizione di grado, mentre la più sollecita possibilità di promozione riservata a soggetti più maturi di altri per la pregressa esperienza di ufficiale inferiore, gioverebbe alla professionalità dei quadri intermedi, sì da attuare il buon andamento dell'azione amministrativa.

Del resto, la disposizione denunciata attribuisce alla P.A. un potere discrezionale circa l'avanzamento dei capitani con permanenza ventennale nello status di ufficiale inferiore, il cui esercizio dovrebbe ovviamente essere finalizzato al miglior andamento della P.A.

La difesa del magg. Piras, nell'aderire sostanzialmente alle motivazioni che il giudice a quo ha posto a sostegno dell'ordinanza di rimessione, sottolinea come si sia di fatto verificato il caso di scavalcamento nell'avanzamento da parte di Capitani (già ufficiali di complemento) vincitori di concorsi successivi a quello del ricorrente e pertanto in posizione di ruolo successiva a quella dei ricorrenti tutti.

Si tratterebbe, in sostanza, di una norma che consente a soggetti in identica posizione giuridica di godere di un trattamento diverso in base ad elementi estranei alla loro situazione giuridica attuale, sovvertendo il principio generale della "iscrizione in ordine di anzianità che costituisce norma generale per tutto il pubblico impiego".

La norma de qua penalizzerebbe i ricorrenti sia sotto il profilo economico che sotto il profilo di una conseguente limitazione della carriera, stante l'età in genere più avanzata di quanti provengono dal ruolo dei sottufficiali in s.p.e.

Potrebbe addirittura verificarsi il caso che un ufficiale, proveniente dal complemento e giudicato inidoneo in un primo concorso, avendone vinto uno successivo arrivi a scavalcare ufficiali provenienti dai sottufficiali che abbiano superato il primo concorso, così potendo un caso siffatto dimostrare le conseguenze anche aberranti dell'applicazione della norma impugnata.

Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte concerne l'art. 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte in forza degli artt. 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, e 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, laddove dispone che "i maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado. Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiali inferiori".

La norma in questione é stata ulteriormente modificata in forza dell'art. 27 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ma la stessa, ratione temporis, regolava, nel testo su ricordato, la materia oggetto del giudizio a quo e pertanto é su quella formulazione che deve svolgersi l'esame di questa Corte.

2. - In forza della disposizione impugnata, i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiali inferiori possono essere valutati per l'avanzamento a maggiore, prescindendo dall'anzianità nel grado di capitano.

Nell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si lamenta che tale disciplina danneggerebbe ingiustificatamente gli ufficiali provenienti dai sottufficiali in s.p.e., che si vedrebbero sopravanzati dai capitani provenienti dal complemento in forza di un servizio prestato antecedentemente all'immissione nel ruolo speciale unico; ne risulterebbe sovvertito l'ordine di anzianità nel ruolo stesso, con conseguente lesione del principio di buon andamento e di efficienza dell'organizzazione della P.A. Difatti il carattere provvisorio dell'eguaglianza di trattamento accordato alle due categorie di personale che confluiscono nel ruolo speciale unico (fino alla promozione al grado di capitano), e il sovvertimento della gerarchia che consegue al diverso trattamento successivamente riservato alle stesse (ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore) verrebbero inevitabilmente a ledere l'effettività del principio gerarchico che deve improntare il rapporto di impiego in generale e quello dei militari in particolare; si ravvisa perciò violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. - La questione non é fondata.

Va preliminarmente rilevato che non é desumibile dall'ordinanza di remissione se la censura formulata con riferimento all'art. 3 Cost. abbia o meno connotazioni autonome o sia formulata solo in maniera correlata a quella attinente all'art. 97 Cost.

Anche volendone riconoscere il carattere autonomo, la censura stessa non ha fondamento.

La indubbia differenziazione che la norma de qua opera a favore dei capitani provenienti dagli ufficiali di complemento si basa infatti su di un dato obbiettivo, quale é quello di aver prestato non meno di venti anni di servizio come ufficiale inferiore.

Tale pregressa esperienza di ufficiale integra certamente una situazione idonea a giustificare la previsione normativa, palesemente tesa a porre in luce le specifiche attitudini dei capitani ai fini dell'avanzamento a maggiore; lungi dall'essere priva di giustificazione, la norma de qua é volta ad evidenziare ed a rendere operante a tali fini una lunga permanenza nei gradi di ufficiale inferiore, presumibilmente atta a ingenerare una specifica e qualificante esperienza in coloro che si trovano in una situazione siffatta, utile proprio ai fini del miglior espletamento dei compiti di ufficiale superiore.

4. - Il riferimento all'art. 97 Cost. é pure privo di fondamento.

Va in primo luogo sottolineato che la norma in questione consente alla Pubblica Amministrazione di valutare ai fini dell'avanzamento anche i capitani che possano vantare più di venti anni di permanenza nei gradi di ufficiali inferiori, così attribuendo una facoltà discrezionale, che deve essere utilizzata nel rispetto delle norme cui la discrezionalità deve in ogni modo adeguarsi.

Ciò posto, va ribadito che la particolare qualificazione di quei capitani che hanno più di venti anni di permanenza nel grado di ufficiale inferiore é stata ragionevolmente disciplinata dal legislatore nell'ambito di una insindacabile previsione discrezionale dei requisiti utili per la valutazione ai fini dell'avanzamento a maggiore.

Proprio la particolare qualificazione professionale di tali ufficiali, desunta dal servizio antecedentemente prestato, é alla base della norma impugnata, il cui intento é pertanto quello di far sì che possano essere valutati ai fini dell'avanzamento a maggiore i capitani che si presumono dotati di attitudini specifiche, desunte dalla lunga esperienza quale ufficiale inferiore.

La norma si propone pertanto di promuovere l'efficienza e, con essa, il buon andamento della P.A., in armonia con il dettato dell'art. 97 Cost.; per cui va escluso che possa verificarsi, come si asserisce nell'ordinanza di rimessione, un sovvertimento del principio gerarchico, perché questo non si fonda sulle modalità di svolgimento delle carriere, bensì su aspetti diversi quali la posizione di ciascun ufficiale nell'ambito dell'ordinamento militare e l'osservanza delle regole disciplinari.

In definitiva, la diversità di trattamento prevista nella norma impugnata deriva dalla eterogenea composizione del ruolo speciale unico, in cui confluiscono ufficiali dotati di esperienze diverse, di cui la legge ha voluto tenere conto.

L'aver considerato la lunga permanenza nei gradi di ufficiale inferiore é scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente attuata nell'intento di perseguire la migliore efficienza della P.A., e, pertanto, insindacabile in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", come modificato dagli artt. 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, 9 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, e 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, con l'ordinanza (n. 708 del Reg. Ord. 1983) di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE