Sentenza n.223 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 223

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 226-quater, settimo e ottavo comma, del codice di procedura penale promosso con l'ordinanza emessa il 13 marzo 1983 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Barattini Giuliano ed altri iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza emessa il 10 marzo 1983 nel procedimento penale a carico di Barattini Giuliano ed altri, imputati di diversi reati di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante norme sulla disciplina degli stupefacenti, solleva due distinte questioni di costituzionalità: la prima, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 Cost., investe l'art. 226-quater, settimo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto che autorizza le intercettazioni sia depositato anche nel processo, non connesso, nel quale le intercettazioni stesse vengono utilizzate; la seconda, sollevata in riferimento al solo art. 24 Cost., riguarda l'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p., nella parte in cui non prevede la partecipazione della difesa alle operazioni previste nel comma medesimo.

Secondo la predetta ordinanza, la prova dei fatti addebitati agli imputati trova fondamento, tra l'altro, nel contenuto di intercettazioni telefoniche effettuate in "altro" procedimento penale ed utilizzate nel giudizio a quo, ai sensi dell'art. 226-quater, sesto comma, c.p.p.

Osserva il giudice remittente che, a norma dell'art. 226-quinquies c.p.p., "a pena di nullità insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si deve tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità delle prescrizioni in essa stabilite, nonché delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'art. 615- bis del codice penale".

Il decreto d'autorizzazione non andrebbe depositato negli atti del processo diverso da quello nel quale é stato emesso, ostandovi il settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p., che prevede soltanto il deposito dei verbali dell'attività di cui ai commi precedenti dello stesso articolo e delle registrazioni. Nella specie poi il giudice del "secondo" processo, non può acquisire il decreto di autorizzazione ai sensi dell'art. 144- bis c.p.p. in quanto non procede nei confronti di imputati degli stessi reati di cui al "primo" giudizio o di reati connessi né il decreto autorizzativo potrebbe essere acquisito ai sensi dell'art. 165- bis c.p.p., il quale opera soltanto nella fase istruttoria. Un'autonoma richiesta di acquisizione del decreto nella fase dibattimentale comporterebbe la violazione dell'art. 307 c.p.p. relativo all'obbligo del segreto.

Orbene, una tale situazione processuale, ad avviso del giudice a quo, determinerebbe un trattamento differenziato dello stesso bene garantito dall'art. 15 Cost. fra imputati del processo nel quale é stato emesso il decreto relativo alle intercettazioni e quelli del processo nel quale viene utilizzato il risultato delle medesime. Il Tribunale di Ferrara ritiene, infine, che contrasta con all'art. 24 Cost., anche l'ottavo comma del citato art. 226-quater c.p.p., in quanto consente al magistrato inquirente di procedere allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini nonché dei verbali o di parte degli stessi, viziati di nullità o irrilevanti a fini probatori, senza la partecipazione della difesa; e ciò sia in riferimento al processo nel quale gli adempimenti sono stati disposti sia in riferimento al processo nel quale vengono utilizzati i risultati degli adempimenti stessi.

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, delle questioni sollevate dal Tribunale di Ferrara.

Secondo l'Avvocatura l'impugnato settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p. non regolerebbe la situazione considerata dal giudice a quo ed in particolare la possibilità di acquisire copie dell'autorizzazione all'intercettazione. Tale disposizione, concernente il deposito degli atti relativi all'intercettazione nella fase istruttoria, riguarderebbe, invero, allo stesso modo il processo nel cui ambito l'intercettazione é stata effettuata e quello diverso nel quale, eventualmente, la prova dovrebbe essere utilizzata sicché non potrebbe essere addotta disposizione impugnata a fondamento delle disparità di trattamento fra i due processi. Si tratterebbe, invece, di una disposizione applicabile solo in fase istruttoria e pertanto insuscettibile di applicazione nel processo a quo, ormai in fase di giudizio. La questione sarebbe, pertanto, inammissibile.

In ogni caso la stessa questione sarebbe infondata nel merito: infatti, né il settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p. né altre disposizioni consentono di concludere che al giudice del diverso processo, nel quale l'intercettazione deve essere utilizzata come prova, sia preclusa la possibilità di avere copia del decreto autorizzativo. Invero, la trasmissione degli atti dell'autorità che ha eseguito l'intercettazione a quella che la deve utilizzare non é specificamente disciplinata. Tuttavia, dall'art. 226-quater c.p.p., che prevede la possibilità d'utilizzare come prova l'intercettazione anche al di fuori del processo nel quale é raccolta, si desumerebbe che in tale processo dovrebbero essere acquisite le prove e le relative fonti.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della seconda questione per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza. La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito, poiché lo stralcio degli atti viziati da nullità o irrilevanti deve avvenire successivamente al deposito di cui al settimo comma dell'art. 226-quater e "scaduto il termine previsto dal quarto comma dell'art. 304-quater", ossia soltanto dopo che la difesa ha avuto cognizione delle intercettazioni effettuate.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso l'Avvocatura Generale dello Stato, solleva eccezione d'inammissibilità della richiesta dichiarazione d'illegittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p. L'Avvocatura Generale assume, tenuto conto dell'attinenza della norma che si trae dal precitato settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p., alla sola fase istruttoria, l'inapplicabilità della stessa norma al processo a quo, che si trova in fase dibattimentale.

La sollevata eccezione d'inammissibilità non può essere accolta.

Va osservato che, potendosi, ai sensi dell'art. 226-quinquies c.p.p., rilevare in ogni stato e grado del procedimento nullità attinenti alla mancata od erronea applicazione della norma in esame, é consentito discutere, anche in dibattimento, dell'applicazione e, pertanto, della legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p.: per conseguenza, é consentito, anche nella fase nella quale si trova il procedimento a quo, sollevare questioni di costituzionalità relative al precitato comma.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva eccezione d'inammissibilità anche in relazione alla richiesta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p., assumendo l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel procedimento a quo.

Quest'ultima eccezione va accolta.

Nell'ordinanza del 10 marzo 1983 del Tribunale di Ferrara non si assume che, nel procedimento a quo, sia stato realmente effettuato o, comunque, sia da effettuarsi - uno stralcio: infatti, nella citata ordinanza, non si dedica neppure un cenno sulla rilevanza, nella specie, della proposta questione di legittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p.

2. - Non resta, in conseguenza, che occuparsi soltanto del merito della prima questione di costituzionalità sollevata dalla precitata ordinanza.

Come già ricordato in narrativa, il Tribunale di Ferrara solleva eccezione d'incostituzionalità della norma di cui all'art. 226-quater, comma settimo, c.p.p. in quanto non prevede il deposito del decreto che autorizza le intercettazioni anche nel processo, non connesso, nel quale vengono utilizzate: e ciò in riferimento agli artt. 3, 15, 24 della Costituzione.

Il giudice a quo solleva una questione relativa all'acquisizione, nel procedimento nel quale vengono utilizzate intercettazioni telefoniche eseguite in un "diverso" processo, del decreto autorizzativo emesso in quest'ultimo. Così posta, la questione ha ragion d'essere nel tentativo di almeno attenuare le lacune legislative attinenti, in generale, alla materia del trasferimento di notizie da uno ad altro procedimento: tale trasferimento, costituendo un istituto giuridico, meriterebbe una precisa e completa disciplina legislativa, soprattutto in sede di intercettazioni telefoniche acquisite in procedimenti diversi da quello nel quale vengono utilizzate (c.d. intercettazioni "occasionali").

Sennonché, non può esser dichiarata la parziale incostituzionalità del settimo comma dell'art. 226-quater, c.p.p. Ed il giudice a quo, per vero, già offre un'interpretazione dello stesso comma pienamente conforme alla Costituzione.

Come esattamente si rileva da autorevole dottrina, ove ci si fermi alla lettera del comma in discussione, il decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche non dovrebbe esser depositato neppure nel procedimento nel quale le intercettazioni stesse vengono eseguite: il predetto comma, infatti, fa espressa menzione soltanto del deposito dei "processi verbali" e delle "registrazioni" delle intercettazioni. Il giudice a quo, tuttavia, interpretando il comma settimo dell'art. 226-quater c.p.p. precipuamente in funzione della ratio, derivante dall'intero sistema, ritiene obbligatorio il deposito, nel procedimento nel quale le intercettazioni telefoniche vengono eseguite, del citato decreto autorizzativo. E, per questa Corte, uguale conclusione interpretativa va assunta anche in ordine al "diverso" procedimento nel quale le predette intercettazioni vengono utilizzate per fini diversi da quelli per i quali furono consentite.

Si badi: si tratta d'una stessa disposizione di legge; e non é consentito offrire della medesima due diverse interpretazioni a seconda che sia applicata nel procedimento nel quale le intercettazioni telefoniche sono eseguite od in quello nel quale le stesse intercettazioni vengono utilizzate. Il giudice a quo accoglie la tesi, già prospettata in dottrina, secondo la quale, ove il decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche non sia depositato nel procedimento in riferimento al quale il decreto stesso é emesso e le intercettazioni sono eseguite, verrebbe frustrata la funzione principale dell'atto "motivato" e del deposito anticipato ex art. 304-quater c.p.p.: se, pertanto, lo stesso giudice ritiene necessario il deposito, nel primo procedimento, insieme ai processi verbali ed alle registrazioni, del precitato decreto autorizzativo, uguale conclusione va tratta per quanto attiene al procedimento nel quale le intercettazioni "occasionali" vengono utilizzate e nel quale vanno ugualmente rispettate le garanzie di cui al settimo comma dell'art. 226-quater.

Se, pertanto, si ritiene applicabile, anche al procedimento nel quale si utilizzano intercettazioni telefoniche acquisite in altro processo, il settimo (l'ottavo ed il nono) comma dell'art. 226-quater c.p.p., va anche depositato, insieme ai processi verbali ed alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche "altrove" eseguite, il decreto autorizzativo delle intercettazioni stesse. Il predetto decreto va, dunque, trasmesso all'autorità competente per il "secondo" procedimento, insieme ai processi verbali con allegate registrazioni delle intercettazioni.

D'altra parte, se neppure nel procedimento nel quale il decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche é emesso le notizie assunte fuori dai limiti stabiliti dal decreto stesso possono esser utilizzate come "prove", allo stesso modo non possono esser ritenute "prove", nel "diverso" procedimento nel quale le predette intercettazioni vengono utilizzate, le notizie raccolte a seguito di intercettazioni "occasionali" eseguite fuori dai limiti imposti dal predetto decreto. Quest'ultimo va, dunque, depositato nel "secondo" procedimento almeno per consentire che anche lo stesso decreto serva per escludere che nel "secondo" procedimento vengano utilizzate intercettazioni illecite od illegittimamente assunte; oltre che per il controllo della legittimità dello stesso decreto.

Nell'ordinanza in discussione si sostiene che il giudice del procedimento "diverso" da quello nel quale il decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche é emesso non potrebbe acquisire il predetto decreto, ostandovi, nella specie, i divieti di cui agli artt. 144-bis, 165- bis e 307 c.p.p. Come é già stato esattamente osservato, ai sensi degli ora citati articoli, fuori dalle ipotesi ivi contemplate, neppure i processi verbali delle intercettazioni eseguite nel "primo" procedimento potrebbero esser acquisiti nel "secondo", almeno fino alla sentenza irrevocabile di cui all'art. 466, secondo comma, c.p.p. Vero é, invece, che gli artt. 144-bis, 165- bis e 307 c.p.p. costituiscono norme "generali" la cui applicabilità alla materia delle intercettazioni telefoniche é esclusa dall'esistenza della norma "speciale" di cui all'art. 226-quater, sesto comma, c.p.p. Se, dunque, si ritiene che, ai sensi degli artt. 226-quater, sesto e settimo comma, c.p.p., debbano esser acquisiti, nel procedimento nel quale le intercettazioni (eseguite in "altro" processo) vengono utilizzate, i processi verbali e le registrazioni delle intercettazioni (effettuate nell'"altro" processo) anche il decreto autorizzativo delle precitate intercettazioni deve esser "acquisito" nel "secondo" procedimento.

La richiesta di dichiarazione d'incostituzionalità del settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p., proposta dall'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 10 marzo 1983, va, pertanto, dichiarata non fondata per le ragioni di cui alla precedente motivazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 Cost., dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., con la precitata ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE