Ordinanza n.213 del 1987

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ORDINANZA N. 213

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1985 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Gumpert Gerard Richard e l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1a serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

Ritenuto che

1. - Il Tribunale di Venezia solleva, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost;

2. - Nel giudizio di merito si controverte tra Gumpert Gerard Richard e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al diritto del primo alla ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di diritti per servizi amministrativi ed accessori - in occasione di importazioni di autoveicoli dalla Germania Federale "in violazione dell'art. 3 dell'Accordo Tariffario GATT";

3. - Il giudice a quo fa riferimento alla sentenza di questa Corte n. 113 del 1985, con la quale é stata dichiarata inammissibile identica questione di legittimità costituzionale, ed afferma che "non appare...soddisfacente l'affermazione della Corte che attribuisce la già definita efficacia tipica della norma comunitaria nell'ambito del territorio dello Stato non soltanto alla disciplina positiva posta dagli organi CEE con i regolamenti - o altri atti immediatamente e direttamente applicabili -, ma altresì alle statuizioni della Corte di Giustizia CEE che possono intendersi ricognitive di principi propri dell'ordinamento comunitario o, comunque, di regole (non direttamente prodotte dagli organi istituzionali) che della disciplina positiva costituiscano integrazione"; ad avviso del giudice a quo, fuori dal sistema delle tipiche fonti normative dell'ordinamento comunitario, quali sono definite dal Trattato, non potrebbe infatti ritenersi operante alcuna limitazione di sovranità dello Stato ed il caso di specie dovrebbe trovare ordinaria regolamentazione nella legge nazionale;

4. - La questione di legittimità del citato art. 19 é proposta in riferimento agli artt. 3 (per disparità di trattamento tra gli importatori che abbiano corrisposto diritti definiti dalla norma censurata e la generalità dei contribuenti, assoggettando solo per i primi l'azione di ripetizione a condizioni notevolmente più gravose di quelle imposte per il regime generale dell'indebito oggettivo) e 24 Cost. (in quanto la norma, imponendo retroattivamente come condizione della ripetizione dei diritti doganali la prova della mancata traslazione dell'onere su altri soggetti, assoggetta l'azione ad un regime di tale rigore da precludere nella quasi totalità dei casi la possibilità stessa del rimborso);

5. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale conclude per l'infondatezza della questione, rilevando tuttavia, in via preliminare, che nel giudizio principale la qualificazione di indebito al pagamento chiesto in restituzione é allegata in ragione della incompatibilità del tributo esclusivamente con le clausole del Trattato GATT, con la conseguenza che non é dato configurare un preliminare problema sulla astratta ipotizzabilità di un contrasto di rango costituzionale tra norma nazionale e precetti o principi comunitari in tema di restituzione di tributi nazionali.

Considerato che

1. - Il giudice rimettente, come rilevato dall'Avvocatura, pur denunciando il contrasto dell'assoggettamento al tributo in questione in relazione alle clausole dell'Accordo GATT, ritiene di doversi riferire anche all'assetto dei rapporti fra diritto comunitario e legge nazionale;

2. - Occorre, pertanto, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanza in data odierna n. 212/1987) disporre in via preliminare la restituzione degli atti al giudice a quo, il quale é tenuto a delibare - anzitutto - se l'illegittimità del tributo riscosso, pur se riferita all'Accordo GATT, possa comunque farsi risalire ad un regolamento della CEE: nel senso che si tratti di tassa di effetto equivalente al dazio doganale, anche nella sfera degli scambi extracomunitari (cfr. n. 177/81);

3. - Solo se l'indagine conseguente alla restituzione degli atti al giudice a quo, e a quest'ultimo demandata, dovesse concludersi in senso affermativo, acquisterebbero rilevanza le esposte argomentazioni svolte dallo stesso giudice rimettente in ordine alla sentenza di questa Corte n. 113 del 1985.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE