Ordinanza n.199 del 1987

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ORDINANZA N. 199

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1985 dal pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Credito Italiano e INAIL iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione del Credito Italiano e dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che: con ordinanza emessa il 17 dicembre 1985 (notificata il successivo 28 e comunicata il 7 gennaio 1986; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27, prima serie speciale dell'11 giugno 1986 e iscritta al n. 123 r.o. 1986) nel giudizio di opposizione proposto dal Credito Italiano s.p.a., sede di Cagliari, avverso il decreto n. 862 del 16 novembre con cui il Pretore di Cagliari in funzione di giudice del lavoro aveva ordinato, su ricorso dell'INAIL, di pagare all'Istituto la somma complessiva di lire 16.270.783 per premi, penalità e accessori relativi al periodo 1ø gennaio 1982-31 dicembre 1983 per la mancata assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da parte dell'opponente, del personale impiegatizio della sede di Cagliari e della succursale di Iglesias addetto all'elaborazione di dati con macchine elettroniche e meccanografiche, i centralini telefonici, terminali video, telescriventi, affrancatrici, microfilmatrici e fotoriproduttori, il Pretore di Cagliari in funzione di giudice del lavoro ha giudicato rilevante e, per contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38 co. 2 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1 e 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti alle macchine ed occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussiste in concreto alcun rischio di infortunio;

che: avanti la Corte si sono costituiti il Credito Italiano con memoria depositata il 21 marzo 1986 e l'INAIL, con memoria depositata il 4 luglio 1986, e integrata con successiva memoria, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il primo luglio 1986, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la irrilevanza e, comunque, per l'infondatezza della proposta questione;

che: nell'adunanza del 6 maggio 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione;

Considerato che: la Corte ha dichiarato non fondata la proposta questione con sent. n. 221 del 1986, né il giudice a quo e il Credito Italiano hanno prospettato argomenti che valgono a deflettere dalla decisione in allora adottata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1 e 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussiste in concreto alcun rischio di infortunio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 co. 2 Cost:, dal Pretore di Cagliari in funzione di giudice del lavoro con ord. 17 dicembre 1986 (n. 123 r.o. 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE