Ordinanza n.198 del 1987

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ORDINANZA N. 198

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 14 ottobre 1957 n. 1203 (Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea - art. 5), promosso con l'ordinanza emessa il 20 maggio 1980 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Grosoli Adriano, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 10 settembre 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Grosoli Adriano veniva tratto a giudizio dal Pretore di Padova, quale imputato del reato di cui agli artt. 1 d.l. 17 gennaio 1977 n. 3, conv. in l. 18 marzo 1977 n. 63, e 14 d. lgs. C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896, per avere venduto all'ingrosso carni bovine a prezzo superiore al massimo consentito dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 35 del 26 luglio 1977 (in G.U. 29 luglio 1977 n. 207), contenente un calmiere per il commercio al minuto del medesimo commestibile;

che con ordinanza del 15 luglio 1978 il Pretore, ai sensi dell'art. 177 Trattato CEE, chiedeva alla Corte di giustizia delle Comunità europee di stabilire se, in presenza di un'organizzazione comune di mercato (quella relativa alle carni bovine), ciascuno Stato membro conservasse il potere di intervenire con misure sui prezzi e, in caso affermativo, l'estensione di tale potere;

che con sentenza del 12 luglio 1979 (in causa 223/78) la Corte stabiliva, per quanto qui interessa, che la normativa comunitaria, concernente un regime di prezzi da applicarsi nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso, lasciava libero il potere degli Stati membri di emanare, come aveva fatto l'Italia, gli opportuni provvedimenti per disciplinare i prezzi al minuto;

che, disposta una nuova citazione in giudizio, al Grosoli veniva contestata per lo stesso fatto anche l'imputazione di aggiotaggio, ex art. 501 cod. pen.;

che con ordinanza del 20 maggio 1980 (reg. ord. n. 504 del 1980) il Pretore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge di ratifica del Trattato CEE 14 ottobre 1957 n.1203, "nella parte in cui questo limita il potere degli Stati membri di fissare prezzi autoritativi delle merci alle sole fasi del commercio al minuto e al consumo" (v. art. 5 del Trattato);

che secondo il Pretore la detta norma, da interpretare secondo la sopra citata decisione della Corte di giustizia, ledeva il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto dava luogo ad un ingiustificato trattamento di favore dei commercianti all'ingrosso rispetto a quelli al minuto: questi ultimi, infatti, potevano essere puniti per inosservanza dei prezzi autoritativamente stabiliti, che non erano invece riferibili ai primi;

che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva l'inammissibilità della questione;

Considerato che la proposta questione é manifestamente inammissibile;

che a parte, invero, quanto potrebbe osservarsi sui rapporti tra ordinamento comunitario e quello interno, va rilevato che la questione, per quanto concerne la prima imputazione, é stata sollevata al fine di ampliare il contenuto del provvedimento in esame (relativo ai prezzi al minuto), la cui violazione é penalmente sanzionata, e precisamente di estenderlo anche ai prezzi all'ingrosso: si renderebbe così penalmente illecita, per effetto della pronuncia di questa Corte, una condotta che prima non lo era, ma ciò, com'é ius receptum, non é consentito, stanti i noti principi di legalità e di irretroattività vigenti in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.);

che, rispetto alla seconda imputazione (art. 501 c.p.), la questione é del pari palesemente inammissibile, sia pure per diversa ed anzi opposta ragione, deducendosi nell'ordinanza che il reato é configurabile soltanto se il settore dei prezzi all'ingrosso non sia stato autoritativamente regolato e quindi non sia ad esso applicabile il ricordato provvedimento del CIP;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 14 ottobre 1957 n. 1203, che ha ratificato il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (art. 5), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE