Ordinanza n.187 del 1987

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ORDINANZA N. 187

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Giuseppe FERRARI, Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 d.l.C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato); 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato); 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali); 1 legge 13 maggio 1975 n. 157 (Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.P.R.10 gennaio 1957 n. 3 agli operai dello Stato), promossi rispettivamente con ordinanze emesse il 10 gennaio 1985 dal t.a.r. per la Sicilia, il 18 giugno 1985 dal t.a.r. per la Campania, il 2 maggio 1986 dal Consiglio di Stato, il 6 novembre 1985 dal t.a.r. per la Puglia (n. 2 ordd.), il 14 maggio 1986 dal t.a.r. per la Sicilia e il 23 dicembre 1985 dal t.a.r. per il Lazio, iscritte ai nn. 308, 553, 792, 845 e 846 del registro ordinanze 1986, e nn. 1 e 11 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 50 della prima serie speciale dell'anno 1986 e nn. 3 e 8 della prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 e pervenuta il 16 aprile 1986 (n. 308) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sez. di Catania, sul ricorso proposto da Pacino Antonio Salvatore contro il Ministero delle finanze é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l.C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.;

che con ordinanza emessa il 18 giugno 1985 (n. 553) dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Frezza Vincenzo contro l'Università degli studi di Napoli é stato parimenti impugnato l'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 10 (recte n. 3: statuto degli impiegati civili dello Stato) in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.;

che l'art. 85, lett. a), d.P.R. n. 3 del 1957 ha formato oggetto di impugnativa, in riferimento all'art. 3 Cost., anche da parte del Consiglio di Stato, Sez.VI giurisdizionale, sul ricorso proposto dal Ministero delle poste e telecomunicazioni contro Ambrosio Francesco (ord.n. 792/1986);

che con due ordinanze emesse il 6 novembre 1985 e pervenute il 30 dicembre 1986 (nn. 845 e 846) dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. di Lecce, sul ricorso proposto da Morciano Donato contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni e da Russo Roberto contro il Ministero delle finanze é stata sollevata questione di legittimità costituzionale ancora dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 in riferimento agli artt. 4, 35 e 97, nonché rispettivamente 3, 4, 35 e 97 Cost.;

che con ordinanza emessa il 14 maggio 1986 e pervenuta il 2 gennaio 1987 (n. 1) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sez. di Catania, sul ricorso proposto da Passanisi Giuseppe contro la u.s.l. n. 27 di Augusta é stato impugnato, oltre al ripetuto 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, anche l'art. 57, lett. a), d.P.R.20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.;

che infine, sempre l'art. 85, lett. a), d.P.R. n. 3 del 1957, insieme con l'art. 1 l.13 maggio 1975 n. 157 (estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili agli operai dello Stato), é stato oggetto di impugnativa, in riferimento all'art. 3 Cost., da parte del t.a.r. Lazio sul ricorso proposto da Fortuna Enrico contro il Ministero della difesa (ordinanza n. 11 emessa il 23 dicembre 1985 e pervenuta il 13 gennaio 1987);

che i giudizi nel corso dei quali le riferite ordinanze sono state emesse vertono sui provvedimenti di destituzione di diritto di pubblici dipendenti, adottati, in forza delle norme impugnate, dalle Amministrazioni di appartenenza a seguito di condanna penale (passata in giudicato), riportata dai dipendenti medesimi per i reati rispettivamente di corruzione, furto di assegno bancario, tentata truffa aggravata, falsità in atti, peculato e tentato furto;

che le denunciate norme violerebbero i precetti costituzionali riportati, in quanto la destituzione di diritto, in tali disposizioni prevista senza alcun procedimento disciplinare atto a valutare in concreto le caratteristiche del commesso reato, la personalità del delinquente, il danno per il prestigio dell'Amministrazione, creerebbe una irragionevole ingiustificata "omogeneità sanzionatoria" ed irrazionale equiparazione relativamente a comportamenti diversificati; nonché tra diverse ipotesi di reato, anche più gravi, previste da norme in base alle quali é però necessario un previo procedimento disciplinare; ovvero tra il delitto tentato e il delitto consumato, ovvero ancora tra il delitto commesso da un operaio rispetto a quello commesso da un impiegato;

che le suddette norme, per la mancanza del procedimento disciplinare, sarebbero in contrasto, altresì, con il diritto alla difesa, il principio di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, a danno, comunque, della tutela del lavoro;

che nei presenti giudizi non si sono costituite le parti né é intervenuta l'Avvocatura dello Stato;

Considerato che gli odierni incidenti concernono questioni identiche o comunque connesse, talché appare opportuna la relativa riunione;

che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha dichiarato inammissibili, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato); 41 legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato); 8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), aventi tutte per oggetto, nei rispettivi ambiti, la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato, per determinati reati, con sentenza passata in giudicato;

che le odierne ordinanze di rimessione ripropongono, per argomenti, profili e parametri, questioni assolutamente identiche a quelle già prese in esame con la citata sentenza n. 270, coinvolgendo questa volta, oltre agli artt. 85 d.P.R. n. 3 del 1957, 57 d.P.R. n. 761 del 1979, anche gli artt. 1 l. 13 maggio 1975 n. 157 (che ha sostituito la normativa di cui alla citata legge 5 marzo 1961 n. 90 sullo stato giuridico degli operai dello Stato) e 7 d.l. C.p.s. 4 aprile 1947 n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato), disposizioni queste riproducenti anch'esse, ovvero richiamanti, quelle sulla destituzione di diritto;

che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle sollevate questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 d.l. C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207 (Tratt. giur. ed econ. del person. civile non di ruolo in servizio nelle Amm.ni dello Stato), 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato), 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), 1 l.13 maggio 1975 n. 157 (Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.

 

Il Presidente: FERRARI

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE