Sentenza n.185 del 1987

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SENTENZA N. 185

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4 e 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario); artt. 1 e 2 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), conv. in legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche; artt. 191, da 216 a 219 e da 223 a 225 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promossi con:

1) ordinanza emessa il 4 marzo 1985 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto da S.p.A. GENGHINI iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1.a ss. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1986 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma nei procedimenti penali riuniti a carico di Genghini Mario ed altri iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33/1.a ss. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Genghini Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Uditi gli avv.ti Enrico Esposito e Angelo Raffaele Latagliata per Genghini Mario e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso in data 28 dicembre 1978, la s.p.a. Genghini si oppose alla iscrizione a ruolo dell'ILOR per l'anno 1976 per lire 57.230.260, portata dalla cartella esattoriale emissione 78/80, assumendo che l'Ufficio aveva incluso tra i redditi soggetti a tassazione ILOR anche quello derivante dalla proprietà dell'immobile sito in Roma, via Cicerone n. 57, che esplicava esclusivamente attività alberghiere e, pertanto, trattandosi di immobile adibito ad attività commerciale, non concorreva a formare il reddito complessivo come componente del reddito di impresa. Alla discussione, mentre rimase assente la società, pur regolarmente invitata, il rappresentante dell'Ufficio, che non aveva presentato note, chiese oralmente la conferma dell'iscrizione a ruolo; a seguito di che l'adita Commissione tributaria di primo grado di Roma - sez. 3. a -, con decisione 13 novembre - 4 dicembre 1981, respinse il ricorso della società perché questa non solo non aveva allegato la cartella esattoriale precludendone il controllo della tempestività, ma non aveva documentato quanto asserito in merito.

Nel procedimento di appello introdotto avanti la Commissione tributaria di II grado di Roma - sez. VIII - dal Commissario della s.p.a. Genghini (dichiarata fallita con sent. 25 giugno 1980 e collocata in amministrazione straordinaria con d.m. 19 settembre 1980) intervenne all'udienza di discussione l'avv. Enrico Esposito procuratore speciale dell'ing. Mario Genghini, il quale, con atto 2 marzo 1985, dedusse che il processo di primo grado era nullo perché non contestato nei confronti della società fallita e poi collocata in A.S. e che il Genghini, in quanto amministratore della società al tempo dell'iscrizione a ruolo, doveva essere posto in grado di contraddire e difendersi "relativamente a quei rapporti e a quelle obbligazioni strettamente personali per la loro natura di mera riferibilità a soggetto fisico, sia sul piano tributario propriamente detto sia sul piano sanzionatorio penale" e sospettò di violazione degli artt. 3 e 24 Cost. la divergente disciplina di procedure indirizzate al salvataggio delle imprese in crisi quali l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e l'assenza di controlli giurisdizionali nell'amministrazione straordinaria.

1.2. - Con ordinanza emessa il 4 marzo 1985 (comunicata il 31 dello stesso mese e notificata il successivo 20 settembre; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9/1.a ss. del 5 marzo 1986 e iscritta al n. 758 R.O. 1986) l'adita Commissione ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4 e 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) in riferimento all'art. 24 Cost., e degli artt. 1 e 2 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'A.S. delle grandi imprese in crisi) conv. con l. 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni, e 191 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in riferimento all'art. 3 Cost.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti per Mario Genghini gli avv.ti Enrico Esposito, Angelo Raffaele Latagliata, Massimo Severo Giannini, giusta procura speciale con firma autenticata il 17 marzo 1986 per notar Angelo Bianchi (Canton Ticino - Svizzera) concludendo con memoria sottoscritta dall'avv. Enrico Esposito e depositata il 25 marzo 1986 per la fondatezza delle proposte questioni; per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 25 marzo 1986, con il quale ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza delle proposte questioni; argomentazioni e conclusioni ribadite nella prima memoria depositata il 10 giugno 1986.

2.2. - Nell'imminenza della udienza pubblica di trattazione la difesa della s.p.a. Genghini ne ha chiesto disporsi il rinvio con atto depositato il 6 aprile 1987, allegata al quale é copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, e sotto la data del 22 aprile 1987 ha depositato memoria in cui ha ampiamente illustrato la fondatezza delle questioni sollevate anche con i gli altri incidenti; dal suo canto l'Avvocatura erariale, nella seconda memoria depositata il 14 aprile 1987, si é in particolar guisa intrattenuta sul difetto di legittimazione di Mario Genghini ad intervenire nel processo tributario in cui é parte la s.p.a. Genghini in A.S., e rappresentata dal Commissario della A.S..

3. - Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1986 (comunicata il 17 febbraio e notificata il 14 marzo successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33/ 1.a ss. dell'11 luglio 1986 e iscritta al n. 250 R.O. 1986) nei procedimenti penali riuniti a carico di Genghini Mario e altri imputati di diversi reati di bancarotta fraudolenta e di altri reati, il giudice istruttore presso il Tribunale penale di Roma ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co.5 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. nella l. 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, con riferimento all'art. 203, co.1, seconda parte e agli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 3 Cost.

4.1. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Genghini Mario giusta procura con firma autenticata il 17 marzo 1986 per notar Angelo Bianchi (Canton Ticino-Svizzera) gli avv.ti Enrico Esposito, Angelo Raffaele Latagliata e Massimo Severo Giannini che con atto depositato il 3 giugno 1986 hanno argomentato e concluso per la fondatezza delle proposte questioni, mentre per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato che con atto depositato il 31 luglio 1986 ha illustrato le conclusioni d'inammissibilità o di infondatezza.

4.2. - Nella pubblica udienza, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, hanno parlato la difesa della parte costituita e l'avv. Stato Franco Favara, che avevano depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto

5. - I due incidenti, stante la connessione obiettiva tra le questioni che han sollevato, vanno riuniti ai fini di contestuale deliberazione.

6.1. - Oggetto dell'incidente iscritto al n. 250 R.O. 1986 é l'art. 1 (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili) - il cui co. 1 é stato, a far tempo dal primo aprile 1982, sostituito ai sensi dell'art. 1, legge 31 marzo 1982 n. 119 co. 5 ("La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed é disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'art. 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario é disposta su parere conforme del comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente - e cioè: il decreto con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone la procedura di amministrazione straordinaria - é equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa") d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), conv., con modificazioni, con legge 3 aprile 1979 n. 95, con riferimento all'art. 203 (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) co. 1 ("Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 e 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità limitata. Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli articoli da 216 a 219 e da 223 a 225") r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Delle norme elencate ha il giudice a quo sospettato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 3 co. 1 Cost. in quanto, estendendo le disposizioni previste per la liquidazione coatta amministrativa, e segnatamente quelle disciplinanti i delitti di bancarotta, alla amministrazione straordinaria (e cioè ad istituto diverso dalla liquidazione coatta amministrativa per natura, scopi, funzioni, caratteristiche, e struttura normativa e potenzialmente idoneo ad attuare un risanamento dell'impresa con l'eliminazione dello stato d'insolvenza), si porrebbero in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 co. 1 Cost.

6.2. - Oggetto dell'incidente iscritto al n. 758 R.O. 1985 sono a) del d.P.R. 26 febbraio 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) gli artt. 15, che descrive il contenuto del ricorso alla commissione di primo grado (testo sostituito in virtù dell'art. 6 d.P.R. 4 novembre 1981, n. 739), 22 (Appello) co. 4 (testo sostituito in virtù dell'art. 17 d.P.R. n. 739/1981) ("La segreteria della commissione notifica la copia dell'atto di appello all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione, può proporre appello incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra parte") e 30 (Rappresentanza e difesa del contribuente), b) del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), conv., con modificazioni, con legge 3 aprile 1979, n. 95, gli artt. 1 (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili) - il cui co. 1 é stato, a far tempo dal primo aprile 1982, sostituito ai sensi dell'art. 1 legge 31 marzo 1982, n. 119 - e 2 (Poteri e compenso del commissario) - il cui co. 1 é stato, a far tempo dal primo aprile 1982, sostituito ai sensi dell'art. 2 legge 31 marzo 1982, n. 119 -, c) l'art. 191 (Poteri di gestione del commissario giudiziale) r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Delle norme sub a) il giudice a quo ha sospettato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 24 nella parte in cui escludono o non prevedono che possa partecipare al processo tributario, di cui sia parte una società in amministrazione straordinaria, l'amministratore e legale rappresentante della società stessa durante il periodo d'imposta, in quanto le disposizioni denunciate violerebbero il diritto di difesa della persona fisica responsabile amministrativo nel periodo d'imposta.

Delle norme sub b) e c) il giudice a quo ha sospettato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 3 in quanto dette norme, prevedendo, nell'amministrazione straordinaria, l'estromissione degli organi sociali ordinari e la successione ad essi del commissario e, nell'amministrazione controllata, la permanenza dell'organo sociale ordinario sotto il controllo del commissario giudiziale, introducono una diversità - ad avviso del giudice a quo - irrazionale tra le due procedure per molti versi affini ed entrambe finalizzate al salvataggio dell'impresa e privano completamente l'organo sociale ordinario dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria del potere di definire il rapporto tributario.

7. - La questione, sollevata con l'incidente iscritto al n. 250 R.O. 1986 (supra 6.1.), non é fondata perché non si avverte tra la l.c.a. e la A.S. quella diversità dalla quale il giudice istruttore presso il Tribunale penale di Roma ha preso le mosse per inferirne la illegittimità della estensione alla A.S. di norme del r.d. n. 267 del 1942 che disciplinano la l.c.a. e, soprattutto, quelle disciplinatrici dei delitti di bancarotta.

Accomuna le due procedure la finalità di attuare la responsabilità patrimoniale delle imprese soggette mediante la soddisfazione dei creditori, che non vale a cancellare la circostanza che la A.S. miri ad attingerla senza estinguere l'impresa debitrice: il che non sempre accade nella concretezza delle vicende della continuazione dell'esercizio dell'impresa che - lo si noti bene - non é componente essenziale della A.S., perché - prescrive l'art. 2 co. 1 legge 95/1979 di conversione del d.l. 26/1979 - può essere disposta pur sempre "tenendo anche conto dell'interesse dei creditori".

Ulteriore conferma é offerta dall'art. 4 d.l. 9 dicembre 1986, n. 835 (Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno), conv., con modificazioni, con l. 6 febbraio 1987, n. 19, il quale non si limita a disporre che la chiusura della procedura di A.S. é disposta con decreto dell'autorità di vigilanza su istanza del commissario straordinario o d'ufficio precisandone le modalità di pubblicazione e di comunicazione, ma statuisce che la procedura di A.S. può essere chiusa anche nei casi previsti nei numeri 2) ("Quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura") e 4 ("Quando non possa essere continuata la procedura per insufficienza dell'attivo") dell'art. 118 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

8.1. - Il procedimento, nel quale la Commissione tributaria di II grado di Roma ha dichiarato non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4 e 30 d.P.R. 636/1972 (supra 6.2.) ha per oggetto il reclamo avverso la iscrizione a ruolo dell'ILOR, per l'anno 1986, della s.p.a. Genghini, della quale era in allora legale rappresentante l'ing. Mario Genghini, che ha spiegato intervento nel procedimento avanti la Commissione tributaria di II grado di Roma introdotto dal commissario della s.p.a. Genghini, collocata - dopo essere stata dichiarata fallita con sent. 25 gennaio 1980 - in A.S. con d.m. 19 settembre 1980.

Quale che fosse la posizione assunta dall'ing. Mario Genghini - se in proprio ovvero in qualità di legale rappresentante della s.p.a. Genghini al tempo della iscrizione a ruolo (dubbio che il giudice a quo non si é curato di diradare) -, l'autorità della decisione di merito, che la Commissione tributaria di secondo grado fosse per emettere, non avrebbe vincolato l'ing. Mario Genghini (in proprio o quale in allora rappresentante della s.p.a. Genghini) che pertanto difettava d'interesse a spiegare intervento. Questa Corte, con sent. n. 247 del 1983, ha, ribadendo l'indirizzo espresso nelle sentt. n. 30 del 1971 e n. 99 del 1973, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 u.c. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario perché non posto in condizione di intervenirvi o di parteciparvi. Legittimato a rappresentare la s.p.a. Genghini nel procedimento di appello era il Commissario della A.S., che lo aveva promosso, né l'ing. Mario Genghini poteva intervenire in grado di appello perché la decisione di secondo grado non avrebbe fatto stato nei confronti di lui.

Per quel che attiene agli effetti civili é appena il caso di richiamare il rispetto dei limiti oggettivi e soggettivi dell'autorità della cosa giudicata.

Pertanto la questione di costituzionalità sub a) va dichiarata inammissibile sia per difetto di motivazione del giudice a quo sulla rilevanza sia, più radicalmente, per difetto di rilevanza.

8.2. - Le questioni di costituzionalità sub b) e c) non sono fondate perché non sussiste tra l'amministrazione controllata e la A.S. la identità di presupposti e di dimensioni imprenditoriali in assenza della quale l'art. 3 Cost. non può reputarsi violato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 758/1985 e 250/1986:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 5 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), conv., con modificazioni, con l. 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 203 co. 1, seconda parte e agli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e per contrasto con l'art. 3 co. 1 Cost., dal giudice istruttore presso il tribunale penale di Roma con ordinanza 31 gennaio 1986 (n. 250 R.O. 1986);

dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4 e 30 d.P.R. 26 febbraio 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevata per contrasto con l'art. 24 Cost. dalla Commissione tributaria di II grado - sez. VIII - di Roma con ordinanza 4 marzo 1985 (n. 758 R.O. 1985);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv., con modificazioni, con l. 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e dell'art. 191 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevate per contrasto con l'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di II grado - sez. VIII - di Roma con ordinanza 4 marzo 1985 (n. 758 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore di cancelleria: VITALE