Ordinanza n.177 del 1987

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ORDINANZA N. 177

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo comma, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica") e 58, primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Di Marco Giuseppe contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del 31 maggio 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 1986) é stata sollevata, in relazione agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo comma, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 58, primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non prevedono l'inclusione - ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà (per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari); includendo soltanto i medici interni assunti con delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università;

Considerato che le norme impugnate sono già state dichiarate illegittime da questa Corte, sotto il medesimo profilo, con la sentenza n. 46 del 19 febbraio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 50- bis del 27 febbraio 1985);

Considerato, inoltre, che il deposito dell'ordinanza di rimessione é successivo alla pubblicazione della predetta sentenza n. 46 del 1985 e che, pertanto, ben poteva il giudice a quo astenersene, essendo già caducata a quel momento la norma di cui chiedeva il controllo di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo comma, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 58, primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, già dichiarati illegittimi con sentenza n. 46 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE