Ordinanza n.176 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 176

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Giuseppe FERRARI, Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) e 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1986 dal pretore di Benevento nel procedimento civile vertente tra Galasso Elio e l'I.N.P.S. iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1/1 s.s. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre 1986, il pretore di Benevento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui vietano, nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;

che identica questione é stata già decisa da questa Corte con sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986 e con ordinanze di manifesta infondatezza nn. 254 del 1986 e 21 del 1987;

che con l'ordinanza in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., dal Pretore di Benevento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

 

Il Presidente: FERRARI

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE