Ordinanza n.165 del 1987

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ORDINANZA N. 165

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1986 dal Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Morea Pietro ed altro, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe, nel corso di un giudizio per interesse privato in atti d'ufficio a carico di un magistrato di sorveglianza, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., dell'art. 41- bis c.p.p., nella parte in cui - come é stato statuito dalla Corte di Cassazione in sede di conflitto di competenza sollevato nello stesso giudizio (I Sez. pen., 5 marzo 1984, n. 482) - non prevede lo spostamento della competenza per territorio anche in caso di procedimenti penali per reati commessi da magistrati di sorveglianza o in loro danno, che prestano servizio in un ufficio operante presso il Tribunale competente a conoscere di tali reati;

che, secondo il giudice a quo, la stessa ratio in base alla quale l'art. 41- bis c.p.p. ha disposto lo spostamento di competenza territoriale nel caso che indiziato, imputato o offeso del reato sia un magistrato del Tribunale competente per il giudizio, imporrebbe analogo spostamento ove in tale posizione sia un magistrato dell'ufficio di sorveglianza di quel tribunale, risultandone altrimenti violati gli artt. 3, 97 e 101 Cost.;

Considerato che questa Corte, con sentenza 30 luglio 1984, n. 232, ha ritenuto che le situazioni nelle quali può sorgere il dubbio che, a causa di rapporti interpersonali di vario genere, potrebbe verificarsi una turbativa della serenità e imparzialità dei giudici sono molteplici, ma rientra nell'esclusiva competenza del legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, tra organi e singoli, debbano influire sulla determinazione della competenza e quali siano le soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza nel giudizio e il prestigio della magistratura;

che, in conseguenza di ciò, con tale sentenza questa Corte ha dichiarato inammissibile altra questione, riguardante la mancata previsione dello spostamento di competenza per i reati commessi da Pretori o Vice Pretori o in loro danno, sotto il profilo che le si chiedeva una sentenza additiva implicante scelte riservate alla discrezionalità del legislatore;

che la questione in esame si presenta del tutto analoga, chiedendosi parimenti una sentenza additiva implicante scelte riservate alla discrezionalità legislativa, cosicché essa é manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis c.p.p., introdotto con la l. 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE