Ordinanza n.160 del 1987

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ORDINANZA N. 160

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980) e dell'art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 19 giugno, il 29 maggio, l'8 luglio, il 10 aprile ed il 10 luglio 1985 dal Pretore di Roma, il 18 giugno 1985 dal Pretore di Terni, il 25 settembre, il 27 dicembre e il 5 giugno 1985 dal Pretore di Roma, il 10 febbraio 1986 dal Pretore di Aosta, il 20 maggio 1986 dal Tribunale di Catania, il 9 aprile 1986 dal Pretore di Roma, il 18 marzo 1986 dal Pretore di Trani (n. 2 ordd.), il 10 luglio 1986 dal Pretore di Firenze, iscritte ai nn. 609, 610, 754, 755, 773, 789 e 854 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 196, 210, 275, 576, 599, 604, 605 e 691 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 13, 15, 20, 23, 28, 32, 51 e 57, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze in data 19 giugno 1985, 29 maggio 1985, 8 luglio 1985, 10 aprile 1985, 10 luglio 1985, 25 settembre 1985, 27 dicembre 1985, 5 giugno 1985, 9 aprile 1986 (iscritte rispettivamente ai nn. 609, 610, 754, 755, 773, 854 r.o. 1985; 196, 210, 599 r. o. 1986); il Pretore di Terni, con ordinanza in data 18 giugno 1985 (iscritta al n. 789 r.o.1985); il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 20 maggio 1986 (iscritta al n. 576 r.o. 1986); il Pretore di Trani, con due ordinanze, entrambe in data 18 marzo 1986 (iscritte ai nn. 604 e 605 r.o. 1986); il Pretore di Firenze, con ordinanza in data 10 luglio 1986 (iscritta al n. 691 r.o. 1986), hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299. Le ordinanze nn. 755 r.o. 1985 e 210, 599, 604 e 605 r.o. 1986, fanno riferimento all'art. 38 Cost.; l'ordinanza n. 691 r.o. 1986, agli artt. 3 e 38 Cost.; le ordinanze nn. 609, 610, 754, 773, 789, 854 r.o. 1985 e 196, 576 r.o. 1986, agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che il Pretore di Aosta, con ordinanza in data 10 febbraio 1986 (iscritta al n. 275 r.o. 1986) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, oltre che dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, anche dell'art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che nelle menzionate ordinanze di rimessione dei Pretori di Roma, di Terni, di Trani e di Firenze e del Tribunale di Catania si lamenta che l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 tuttora non consentirebbe, in violazione degli indicati parametri costituzionali, il calcolo, al fine della determinazione dell'indennità premio di servizio corrisposta ai lavoratori iscritti all'INADEL, degli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977; tanto, sulla base del presupposto interpretativo in forza del quale, contenendo la norma impugnata un rinvio non già formale ma materiale all'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91 (che precludeva appunto il calcolo di quegli incrementi), nessun utile effetto sulla situazione normativa sopradescritta sarebbe stato esplicato dalla abrogazione del menzionato art. 1 della legge n. 91 del 1977 ad opera dell'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297;

che il solo Pretore di Aosta ritiene che il congelamento del calcolo dei summenzionati incrementi sia imposto non tanto dalla natura del rinvio operato dall'art. 3 della legge n. 299 del 1980, quanto dalla previsione di cui all'art. 4, sesto comma, della legge n. 297 del 1982, a tenore del quale "resta.... ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici";

che in tutti i giudizi, ad eccezione di quello promosso con ordinanza del 9 aprile 1986 del Pretore di Roma, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza delle relative questioni;

Considerato che le questioni proposte sono identiche o analoghe, talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che con sentenza in data 18 novembre 1986, n. 236, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., osservando che il rinvio operato dal menzionato art. 3 all'art. 1 della legge n. 91 del 1977, correttamente inteso anche alla luce della intenzione del legislatore, era da ritenersi non già materiale, ma formale, sì che la abrogazione del detto art. 1 della legge del 1977 - disposta dall'art. 4, nono comma, della legge n. 297 del 1982 - ha esplicato effetti anche nei confronti della disciplina dell'indennità premio di servizio dei lavoratori iscritti all'INADEL, consentendo il calcolo, al fine della determinazione della menzionata indennità, anche degli incrementi della indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977;

che nella medesima decisione la Corte ha altresì osservato, a proposito dell'art. 4, sesto comma, della l. n. 297 del 1982, che la previsione, in esso contenuta (per la quale "resta.... ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici") non ostacolava, per la parte relativa al computo dei sopra menzionati incrementi della indennità integrativa speciale, la piena applicabilità, all'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL, della riforma introdotta con la legge n. 297 del 1982, in quanto "tale disposizione, invero, se impedisce l'integrale omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici e di quelli privati, non può tuttavia impedire che gli effetti della riforma del 1982 si estendano anche ai dipendenti pubblici qualora un collegamento con la normativa riguardante i dipendenti privati sia già stato in precedenza voluto e disposto dal legislatore: ed é quanto precisamente accade, limitatamente al profilo indicato, nel caso di specie";

che le odierne ordinanze non adducono argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 e dell'art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE