Ordinanza n.149 del 1987

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ORDINANZA N. 149

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione); dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 (Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione); promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1979 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto dalla Soc. Veneta Autoferrovie contro il Ministero dei trasporti iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione della Soc. Veneta Autoferrovie nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Soc. Veneta Autoferrovie e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che con atto in data 2 giugno 1977 la società Veneta Autoferrovie S.p.a., concessionaria di vari servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi di ferrotramvie ubicati nelle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, impugnava davanti al tribunale amministrativo regionale per il Lazio il decreto del Ministero dei trasporti (D.g.M.T.C. n. 597/A-4923) in data 31 dicembre 1976, relativo alla terza revisione della sovvenzione per l'esercizio dei servizi stessi;

che la ricorrente lamentava, in particolare, che la revisione della sovvenzione fosse stata fatta in relazione alla situazione economica dell'impresa quale risultava al tempo della emissione dell'atto impugnato, con una riserva di integrazione per i soli oneri non ancora intervenuti ma già previsti da disposizioni legislative, da accordi sindacali ovvero da pronunzie giurisdizionali;

che nel corso del giudizio il T.A.R. per il Lazio, con ordinanza 5 febbraio 1979, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1 della l. 29 novembre 1971, n. 1080, nella parte in cui fissa l'entità delle sovvenzioni di esercizio in favore di concessionari di linee ferroviarie e di autolinee sostitutive al livello computato in via definitiva con la terza revisione;

b) in caso di mancato accoglimento della questione sub a), dell'art. 4 della l. 2 agosto 1952, n. 1221, nella parte in cui prevede il divieto di cumulo fra l'ultima revisione della sovvenzione ed i sussidi integrativi di esercizio in favore di concessionari di linee ferroviarie e di autolinee sostitutive;

Considerato che le questioni sollevate attengono al sistema, all'entità e alle modalità di erogazione delle provvidenze pubbliche, in base al complesso normativo che disciplina la materia delle concessioni di linee ferroviarie e di autolinee sostitutive, adducendosi che le suddette provvidenze non sono idonee ad assicurare l'equilibrio economico delle aziende concessionarie. Queste, pur essendo legittimate all'esercizio della concessione, sono pur sempre imprese, tenute ad attuare servizi efficienti, caratterizzati peraltro dalla congruità dei ricavi rispetto ai costi;

che nella materia sono intervenute nuove norme, rispetto a quelle che regolavano le provvidenze al momento dell'emanazione della su indicata ordinanza del T.A.R. per il Lazio in quanto:

1) l'art. 15 della l. 8 giugno 1978, n. 297, ha disposto che le ferrovie le quali abbiano già goduto della sovvenzione, ai sensi della l. 29 novembre 1971, n. 1080, possono usufruire, per l'esercizio 1979, di acconti sulle future revisioni ed integrazioni della sovvenzione, fino ad un limite massimo del venti per cento della sovvenzione in atto già accordata o, per la parte riferibile alle perdite di esercizio, per ciascun anno successivo a quello cui si riferisce la terza revisione;

2) l'art. 2 del d.l. 13 marzo 1980, n. 66, convertito in l. 16 maggio 1980, n. 176, ha autorizzato il Ministero dei trasporti ad erogare alle ferrovie in regime di concessione acconti sino al limite massimo dell'ottanta per cento delle maggiori perdite annue di esercizio effettivamente verificatesi rispetto a quelle considerate per la determinazione della sovvenzione annua già accordata;

3) l'art. 27 della l. 7 agosto 1982, n. 526, ha disposto che l'art. 2 già citato va interpretato nel senso che lo stesso trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione della l. 8 giugno 1978, n. 297;

4) l'art. 8 della l. 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), ha autorizzato il Ministero dei trasporti a procedere ad una ulteriore revisione triennale della sovvenzione annua di esercizio, oltre quella (terza) prevista dall'art. 1 della l. 29 novembre 1971, n. 1080;

che si deve accertare in qual modo le norme citate abbiano inciso sulla disciplina delle provvidenze previste per i concessionari di linee ferroviarie e di autolinee sostitutive, procedendo quindi ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni di costituzionalità nel giudizio, nel corso del quale le stesse sono state sollevate;

che detta valutazione spetta al giudice a quo;

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI