ORDINANZA N. 144
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ravvisata la necessità della correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza n. 1 del 1987 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:
A) nel "Considerato in diritto":
1) punto "3", p. 26, sesta riga dall'inizio del punto, in luogo di "legge 26 aprile 1950 n. 860" leggasi "legge 26 agosto 1950 n. 860";
2) punto "6", p. 35, seconda riga dall'inizio del punto; punto "8", p. 41, seconda riga dall'inizio del punto; punto "8", p. 47, prima riga, in luogo di "legge 31 dicembre 1977 n. 903" leggasi "legge 9 dicembre 1977 n. 903";
3) punto "6", p. 36, sedicesima riga, in luogo di "legge 2 luglio 1929 n. 1789" leggasi "legge 2 luglio 1929 n. 1289";
4) punto "7", p. 38, quarta riga dall'inizio del punto, in luogo di "legge n. 1204 del 1977" leggasi "legge n. 1204 del 1971";
5) punto "7", p. 39, sestultima riga, in luogo di "d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1076" leggasi "d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026";
6) punto "8", p. 42, sedicesima riga, in luogo di "(art. 143 cod. civ.)" leggasi "(art. 147 cod. civ.)";
7) punto "8", p. 46, quattordicesima riga, in luogo di "lesi" leggasi "leso";
8) punto "8", p. 46, penultima riga, in luogo di "legge 9 dicembre 1971 n. 1204" leggasi "legge 30 dicembre 1971 n. 1204";
9) punto "8", p. 47, sesta riga, in luogo di "lavoratrice madre" leggasi "madre, lavoratrice o meno,";
B) nel dispositivo:
1) lett. " a)", p. 47, terzultima riga, in luogo di "legge 31 dicembre 1971 n. 1204" leggasi "legge 30 dicembre 1971 n. 1204";
2) lett. " c)", p. 48, seconda riga dall'inizio del punto, in luogo di "legge 7 dicembre 1977 n. 903" leggasi "legge 9 dicembre 1977 n. 903".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI