Ordinanza n.142 del 1987

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ORDINANZA N. 142

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Vitale Giuseppe ed il Prefetto di Modena, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Pretore di Sampierdarena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Rotondi Maurizio ed altro e il Prefetto di Genova, iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 18 aprile 1986 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento civile vertente tra Silvestri Mario ed il Prefetto di Belluno, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Modena con ordinanza del 22 ottobre 1985 (r.o. 467 del 1986) e il Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 18 aprile 1986 (r.o. 612 del 1986) hanno denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di circolazione, anche quando il veicolo risulti provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento: e ciò per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne emergerebbe rispetto alla previsione dell'art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, in caso di accertata violazione dell'art. 32, primo comma, della legge 24 novembre 1969, n. 990, consente di evitare la confisca se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi;

che il Pretore di Sampierdarena con ordinanza 20 marzo 1986 (r.o. 523 del 1986) ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo della carta di circolazione anche quando quest'ultima sia stata rilasciata successivamente all'accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393: e ciò per l'irragionevole identità di trattamento che la norma censurata verrebbe ad instaurare fra i veicoli suscettibili di regolarizzazione o già regolarizzati, perché in possesso dei requisiti necessari per conseguire la carta di circolazione, ed i veicoli non suscettibili di regolarizzazione;

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche o analoghe e vanno, quindi, riuniti;

che sulle questioni rispettivamente sollevate dalle une e dall'altra ordinanza questa Corte si é già pronunciata con la sentenza n. 14 del 1986 (v. anche le ordinanze n. 148 del 1986 e n.290 del 1986), dichiarandole tutte inammissibili, in quanto "la soluzione perseguita si presenta prospettata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Modena con ordinanza del 22 ottobre 1985 (r.o. 467 del 1986) e dal Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 18 aprile 1986 (r.o. 612 del 1986);

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza del 20 marzo 1986 (r.o. 523 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI