ORDINANZA N. 138
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Hosp Franz, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il giudice relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Tribunale di Bolzano - nel corso di un procedimento penale a carico di Hosp Franz, detenuto per un diverso fatto nella Repubblica Federale di Germania, essendone stata negata la estradizione - con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 (e pervenuta a questa Corte il 9 marzo 1982 - R.O. 171/1982), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.;
che il dubbio di legittimità costituzionale investe il citato art. 159 cod pen. nella parte in cui, non prevedendo quale causa di sospensione della prescrizione la detenzione dell'imputato all'estero, ove questi non consenta la celebrazione del processo in sua assenza, ovvero la estradizione, pur se richiesta, sia stata rifiutata dallo Stato estero o non sia ammissibile, determinerebbe un diverso trattamento tra l'imputato detenuto nel territorio dello Stato, nei confronti del quale si può senz'altro procedere penalmente, e l'imputato detenuto all'estero, per il quale sussiste un legittimo impedimento alla comparizione in udienza - secondo quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 212 del 1974 - e nei confronti del quale può verificarsi la estinzione del reato per prescrizione;
che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la Corte si pronunci nel senso della non fondatezza della questione proposta, non apparendo illogico che non sia posto a carico dell'imputato, come causa ostativa della prescrizione, un fatto allo stesso non imputabile;
Considerato che questione del tutto identica a quella oggetto del presente giudizio, sollevata dallo stesso Tribunale di Bolzano in altro procedimento a carico dello stesso imputato, é già stata decisa da questa Corte, con ordinanza n. 115 del 1983, nel senso della manifesta inammissibilità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI