ORDINANZA N. 137
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1986 dal Tribunale di Milano nel procedimento vertente tra Franco Di Bella e il Consiglio Nazionale dei Giornalisti, iscritta al n. 611 del registro ordinanze del 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 della prima serie speciale del 22 ottobre 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli atti di costituzione di Franco Di Bella e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 9 maggio 1986 (Reg. ord. n. 611 del 1986), ha sollevato, in riferimento all'art. 108 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), "nella parte in cui prevede che presso il Tribunale (o la Corte d'Appello) il collegio debba essere integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'Appello, su designazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine", sotto il profilo che la designazione dei "membri laici" proprio ad opera di una delle parti del giudizio, la cui decisione costituisce oggetto dell'impugnativa, confliggerebbe col principio di indipendenza degli organi giudicanti;
che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Franco Di Bella, rappresentato e difeso dall'avv. Corso Bovio, chiedendo l'accoglimento della questione, ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Franco Gaetano Scoca, chiedendone il rigetto;
che é intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
Considerato che il terzo comma dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 11 del 1968 e che, in seguito a questa pronunzia, la disposizione caducata é stata sostituita con l'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308;
che l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano non solo non fa alcun riferimento alla citata sentenza n. 11 del 1968 ed alla successiva legge 10 giugno 1969, n. 308 ma soprattutto si riferisce letteralmente al testo della vecchia disposizione dichiarata illegittima e ciò per ben due volte, sia nella motivazione sia nel dispositivo, laddove si parla testualmente di collegio "integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario", mentre la nuova disposizione introdotta dall'art. 2 della legge n. 308 del 1969 parla invece di collegio "integrato da un giornalista e da un pubblicista, nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario";
che queste circostanze, e specialmente il riferimento alla nomina annuale anziché quadriennale (a prescindere dalla diversa dizione relativa ai "membri laici", nella vecchia norma e nell'ordinanza indicati come "giornalista professionista" e "giornalista pubblicista" e nella nuova legge come "giornalista" e "pubblicista"), rendono evidente che con l'ordinanza in questione é stata impugnata la vecchia disposizione di cui al terzo comma dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e non già il nuovo testo introdotto dall'art. 2 della legge n. 308 del 1969;
che, pertanto, essendo l'oggetto dell'impugnazione costituito da una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima, la proposta questione di legittimità costituzionale, giusta la prassi giurisprudenziale di questa Corte, va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI