Sentenza n.132 del 1987

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SENTENZA N. 132

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212 ("Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)"), promosso con l'ordinanza emessa il 10 ottobre 1980 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Di Graziano Cono e Pezzino Giovanni, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Di Graziano Cono;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto in fatto

Nel giudizio promosso da Cono Di Graziano avverso la convalida dell'elezione di Giovanni Pezzino a consigliere comunale di Catania in seguito alle votazioni svoltesi nei giorni 8 e 9 giugno 1980, per non essere il medesimo cessato dalle funzioni di componente del consiglio di amministrazione dello ESA (ente di sviluppo agricolo) almeno novanta giorni prima dal compimento del quinquennio dalle precedenti elezioni comunali del 15 e 16 giugno 1975, il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1980 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212, "per la parte in cui limita ai comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale dei soggetti nella stessa norma indicati". Osserva il giudice a quo che la norma denunciata, laddove prevede che gli amministratori, i componenti dei collegi sindacali ed i revisori dei conti degli enti pubblici, dipendenti dalla regione, dall'articolo stesso menzionati (ESPI, EMS, AZASI, IRCAC, CRIAS, AST, ESA, IRVV ed EAS) non sono eleggibili a consiglieri provinciali e comunali di comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti ove non cessino dalle rispettive funzioni almeno novanta giorni prima del compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni comunali e provinciali, pone una deroga alla legislazione statale in materia, non consentita al legislatore regionale.

La Corte costituzionale - si afferma sostanzialmente in ordinanza - con sentenze n. 108 del 1969 e n. 189 del 1971 ha infatti chiarito che l'esercizio della potestà legislativa primaria attribuita alla regione Sicilia dall'art. 14, lettera o), dello Statuto speciale d'autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), in materia di ordinamento degli enti locali, non può dar vita a norme limitative del diritto d'elettorato passivo, qual é disciplinato dalla legislazione elettorale statale, se non in presenza di situazioni le quali siano esclusive per la Sicilia, ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Nella specie difetterebbe la prima condizione, sicché la norma violerebbe il principio di eguaglianza in materia elettorale. In riferimento all'art. 3 Cost., la disposizione sarebbe comunque censurabile sotto il diverso profilo della irragionevole limitazione dell'ineleggibilità ai soli consiglieri comunali e provinciali di comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, attesa l'uguale valenza che, anche nei comuni con popolazione inferiore, assume la ratio della norma, mirante ad evitare la possibile captatio benevolentiae - nei comuni con popolazione inferiore suscettibile di manifestarsi con maggiore intensità - degli elettori da parte di soggetti che occupino determinate cariche.

Considerato in diritto

1. - Il Consiglio comunale di Catania, con deliberazione in data 4 luglio 1980, convalidava la elezione di tal Pezzino Giovanni, che nella consultazione elettorale dell'8 giugno era risultato eletto Consigliere di quel Comune. Ma poiché il Pezzino non si era tempestivamente dimesso dalla carica di componente il consiglio d'amministrazione dell'ESA (ente di sviluppo agricolo), la suddetta deliberazione di convalida veniva impugnata in sede giurisdizionale da un elettore sulla base dell'art. 24 della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212, a sensi del quale "gli amministratori... dell'ESA... non sono eleggibili a consiglieri... comunali di Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti ove non cessino dalle... funzioni almeno novanta giorni prima del compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni comunali...".

L'adito Tribunale di Catania, dopo avere osservato che "in materia di elettorato passivo per gli enti locali" "la regione siciliana può prevedere... cause di ineleggibilità" "nuove e diverse" da quelle stabilite dal legislatore statale, solo se giustificate e razionali, ha lamentato in particolare che il legislatore regionale abbia disposto l'ineleggibilità in oggetto limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, creando così "tra le due categorie di Comuni" una discriminazione, che "non appare suffragata da razionale giustificazione". E poiché - prosegue l'ordinanza "nei Comuni con minore popolazione la captatio benevolentiae può manifestarsi con maggiore intensità, attesa la possibilità di più diretti e frequenti contatti con la base elettorale", il giudice a quo ha denunciato a questa Corte, per sospetta violazione degli artt. 51 e 3 Cost., l'art. 24 della menzionata legge regionale n. 212 del 1979 nella parte in cui distingue i Comuni, ai fini dell'eleggibilità degli amministratori in discorso, secondo che abbiano una popolazione superiore o inferiore ai 25 mila abitanti.

2. - La questione, posta nei termini su riportati, va dichiarata inammissibile.

Oggetto della doglianza del ricorrente era il fatto che il Pezzino non si fosse dimesso dalla carica di amministratore dell'ESA, prevista dall'art. 24 come causa di ineleggibilità, nel termine ivi stabilito. Il Tribunale di Catania, viceversa, lamentando che l'ineleggibilità é stata stabilita solo nei confronti dei Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, in sostanza chiede a questa Corte di volere estendere la ineleggibilità anche rispetto ai Comuni con popolazione inferiore. Ma poiché il resistente risulta essere stato eletto in un Comune con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, quale é quello di Catania, é di tutta evidenza che il giudice a quo ha impugnato una disposizione che non rileva ai fini del decidere la controversia della quale era stato investito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212, sollevata in riferimento agli artt. 51 e 3 Cost. dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI