ORDINANZA N. 122
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della regione Lombardia, notificato il 9 luglio 1986, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 33 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1986, n. 736/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 131 del 9 giugno 1986, concernente "misure dirette a fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ha impugnato in sede di conflitto di attribuzioni l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 736 del 31 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 1986, avente ad oggetto "Misure dirette a fronteggiare tempestivamente le situazioni di emergenza", per invasione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, la dichiarazione di non fondatezza del ricorso;
che con atto depositato il 10 novembre 1986 il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio, ha rinunciato al ricorso, e che la rinuncia medesima risulta ritualmente accettata dall'Avvocatura dello Stato in data 16 dicembre 1986.
Considerato che, pertanto, il processo di cui trattasi va dichiarato estinto;
Visto l'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al conflitto di attribuzione promosso dalla regione Lombardia contro l'ordinanza 31 maggio 1986, n. 736 del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE