Ordinanza n.119 del 1987

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ORDINANZA N. 119

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con due ordinanze emesse il 27 marzo 1980 del Consiglio nazionale forense sui ricorsi proposti da Cavallazzo Massimo Pellegrino e Nicolella Luciano, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore dott. Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con n. 2 ordinanze emesse il 27 marzo 1980 (R.O. nn. 46 e 47/1981), il Consiglio nazionale forense, sull'impugnazione di delibere del Consiglio dell'Ordine forense di Benevento con le quali era stata disposta l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, senza tuttavia ammettere gli iscritti al patrocinio dinanzi alle preture, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del r.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui prevede che "i laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia", ravvisando contrasto tra la norma suddetta e l'art. 33, comma quinto, Cost., che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

che é intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, alla stregua dei princìpi affermati dalla Corte con la sentenza n. 58 del 1963;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti, in considerazione dell'identità della questione proposta;

che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, tale disposizione é stata sostituita dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), il quale, innovando la preesistente normativa, ha, tra l'altro, subordinato al decorso di un anno dalla iscrizione nel registro speciale dei praticanti l'ammissione al patrocinio davanti alle preture;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché valuti, alla stregua dello ius superveniens, la persistenza o meno della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

ordina la restituzione degli atti al Consiglio nazionale forense.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE