Ordinanza n.114 del 1987

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ORDINANZA N. 114

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

A CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Varacalli Nicola, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 marzo 1986, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), "nella parte in cui il detto art. 387 esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere in applicazione d'una causa di non punibilità";

Considerato che con sentenza n. 200 del 1986 questa Corte ha, fra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), "nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 200 del 1986, "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere 'perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza", questione sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza del 4 marzo 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE