ORDINANZA N. 111
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1978 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Garbaccio Bogin Sergio contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 1237 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71-bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza dell'11 luglio 1978, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), "nella parte in cui non prevede che il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda entro cui il Ministro per la difesa deve decidere sulla domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza sia perentorio";
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
Considerato che la questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 164 del 1985 nei sensi di cui alla relativa motivazione e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza dell'11 luglio 1978.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE