Ordinanza n.111 del 1987

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ORDINANZA N. 111

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1978 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Garbaccio Bogin Sergio contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 1237 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza dell'11 luglio 1978, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), "nella parte in cui non prevede che il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda entro cui il Ministro per la difesa deve decidere sulla domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza sia perentorio";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che la questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 164 del 1985 nei sensi di cui alla relativa motivazione e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza dell'11 luglio 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE