Ordinanza n.104 del 1987

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ORDINANZA N. 104

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) in riferimento all'art.10, comma secondo, n. 14, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1981 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Fallimento Romana combustibili s.r.l. c. Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 1982;

Visto l'atto di costituzione del Fallimento Romana combustibili s.r.l. nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dal Fallimento Romana combustibili s.r.l. contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato ed avente ad oggetto un avviso di accertamento di reddito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, la Corte di cassazione con ordinanza del 3 luglio 1981 (reg. ord. n. 58 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento all'art. 76 Cost.;

che la Corte - premesso che la Commissione tributaria centrale, autrice della sentenza impugnata, aveva proceduto alla ricostruzione dei fatti, accettando anche nuovi documenti - osservava che l'impugnato art. 26 ammetteva il ricorso alla detta commissione "soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa";

che l'art. 10, secondo comma, n. 14, l. 9 ottobre 1971 n. 825 in base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 636/1972 aveva per contro previsto il ricorso alla Commissione centrale "per soli motivi di legittimità";

che ciò induceva la Corte a dubitare che la norma impugnata fosse viziata da eccesso di delega (art. 76 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, richiamava la sent. di questa Corte n. 57 del 1982, chiedendo che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;

che il Fallimento si costituiva e chiedeva che la Corte sollevasse davanti a se stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 d.P.R. n. 636/1972, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la discussione orale davanti alla Commissione tributaria centrale.

Considerato che la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata in quanto già decisa con sent. n. 57 del 1982.,in cui questa Corte ha osservato, anche in base ad argomenti di carattere storico e sistematico, come l'espressione "motivi di legittimità", contenuta nell'art. 10 n. 14 della legge di delega n. 825 del 1971, vada intesa non già nel senso processualcivilistico di motivi "di diritto" bensì nel significato, proprio del processo amministrativo, secondo cui il giudice ben può ricostruire la realtà materiale su cui esplica i propri effetti l'atto impugnato;

che la richiesta avanzata dalla parte privata non può essere accolta, in quanto manca qualsiasi nesso di pregiudizialità tra la questione da lei prospettata e quella attualmente all'esame della Corte;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza n. 57 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE