Ordinanza n.103 del 1987

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ORDINANZA N. 103

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Norme sulle locazioni di immobili urbani), promosso dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa il 12 luglio 1979 in causa s.p.a. Immobiliare Edile Alpina contro s.p.a. Gemeaz Cusin Alimentari (reg. ord. n. 336 del 1980), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 18 giugno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a. Immobiliare Edile alpina, locatrice, contro la s.p.a. Gemeaz, conduttrice, onde sentir dichiarare cessato il rapporto d'affitto avente ad oggetto un immobile alberghiero, il Tribunale di Milano con ordinanza del 12 luglio 1979 (reg. ord. n. 336 del 1980) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che il Tribunale, ritenuto che oggetto dell'affitto fosse non già un immobile ma un'azienda, dubitava che la conseguente non applicabilità dell'art. 34 cit., ossia l'assenza del diritto della Società affittuaria (che aveva iniziato l'attività alberghiera) all'indennità per perdita di avviamento, desse luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento, non essendovi ragione di attribuire il detto diritto al conduttore di immobile e non anche all'affittuario di azienda;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri intervenuta, chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che nelle more del giudizio é sopravvenuto il d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, il cui art. 1, nel comma 9-septies introdotto dalla legge di conversione 5 aprile 1985 n. 118, dispone: "Si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia iniziata dal conduttore"; mentre il comma 9-octies prevede che la norma ora riportata "si applica comunque a tutti i rapporti di locazione alberghiera in atto all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

che pertanto é necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame delle questioni alla stregua delle citate, nuove disposizioni di legge, onde valutare se persista la rilevanza delle questioni stesse nel giudizio in corso davanti a lui.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano onde proceda ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni nel giudizio in corso secondo il sopravvenuto art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, commi 9-septies e octies, introdotti dalla legge di conversione 5 aprile 1985 n. 118.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE