Ordinanza n.102 del 1987

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ORDINANZA N. 102

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della l. 22 ottobre 1971 n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, ecc.), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1979 dal Tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra Pierucci Gianfranco ed altro e Giorgi Primo, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente fra Pierucci Gianfranco e Giovanni (concedenti) e Giorgi Primo (mezzadro) ed avente ad oggetto la cessazione della proroga legale di un rapporto di mezzadria, il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 16 novembre 1979 (reg. ord. n. 299 del 1980), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 l. 22 ottobre 1971 n. 865, in riferimento agli artt. 3, 35 e 44 Cost.;

che il Tribunale osservava che la causa di cessazione della proroga invocata dai concedenti consisteva nell'essere stato il fondo destinato dal piano regolatore generale di Todi (definitivamente approvato) alla realizzazione di opere edilizie, per le quali i concedenti stessi avevano già ottenuto il provvedimento autorizzativo;

che in tal caso al mezzadro, costretto a lasciare il fondo, non spettava alcun indennizzo, previsto, per contro, dall'art. 17 cit. per l'ipotesi in cui il fondo medesimo fosse stato espropriato, sempre per ragioni urbanistiche;

che tale assenza di previsione sembrava al collegio rimettente confliggere coi principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di tutela del lavoro (art. 35 Cost.) e di realizzazione di equi rapporti sociali nell'agricoltura (art. 44 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che nelle more del giudizio é entrata in vigore la l. 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) il cui art. 50, quarto comma, attribuisce al mezzadro, costretto a lasciare il fondo soggetto ad immediata utilizzazione urbanistica, il diritto all'indennizzo previsto dal precedente art. 43 per il caso di risoluzione incolpevole del rapporto agrario;

che pertanto é necessario rimettere gli atti al giudice a quo, onde accerti la persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a lui;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Perugia onde accerti la persistente rilevanza della questione sollevata, alla stregua dei sopravvenuti artt. 43 e 50 l. n. 203 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

 

(Seguono le firme)

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

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