Ordinanza n.95 del 1987

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ORDINANZA N. 95

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 737 del codice di procedura civile; dell'art. 168, terzo comma, del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 "Ordinamento dello stato civile" e dell'art. 48 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 "Testo coordinato delle riforme attuate in conformità con la Costituzione" promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1986 dal Tribunale di Firenze nella procedura di volontaria giurisdizione promossa dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice relatore del Tribunale di Firenze, dovendo riferire in un affare di volontaria giurisdizione, da pronunciarsi in Camera di Consiglio ex artt. 737 c.p.c. e 168, comma terzo r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, ha impugnato le norme suddette, nonché l'art. 48 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (sulla "costituzione del collegio giudicante") in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto la normativa in questione, imponendo che anche questioni di estrema semplicità, quale quella in esame, vengano decise da un collegio di tre magistrati colliderebbe con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, per un verso distogliendo tre giudici da più necessarie attività e per altro verso appesantendo la procedura concernente procedimenti di per sé estremamente semplici;

che lo stesso giudice ha sollecitato la Corte a sollevare ex officio questione di costituzionalità delle norme che non prevedono che al giudice a quo sia dato avviso della fissazione dell'udienza di fronte ad essa, affinché questi possa proporre argomentazioni a sostegno della tesi di cui all'ordinanza di rimessione;

che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili o non fondate le impugnative predette;

Considerato che il giudice a quo non é chiamato ad applicare l'art. 48 dell'"ordinamento giudiziario", ma soltanto a riferire della questione al collegio, qualunque ne sia la composizione; che, in ogni modo, anche relativamente alle altre norme impugnate, il giudice stesso non propone vere e proprie censure di legittimità costituzionale, limitandosi ad evidenziare gli inconvenienti scaturenti dall'attuale sistema, di guisa che lo scopo dell'ordinanza in esame é chiaramente ravvisabile nel realizzare una riforma delle procedure di giurisdizione volontaria: sicché il solo possibile destinatario di richieste siffatte é rappresentato - se mai - dal Parlamento e non da questa Corte;

che la questione relativa alla mancata previsione della comunicazione della data d'udienza al giudice a quo appare manifestamente infondata in quanto riferita all'art. 24 Cost., norma questa esclusivamente volta a tutelare i diritti e gli interessi legittimi, posizioni soggettive che in nessun caso possono essere considerate proprie del giudice nell'esercizio delle funzioni di sua spettanza, sicché la stessa non può essere sollevata ex officio;

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 737 del codice di procedura civile, 168, comma terzo, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e 48 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all'art. 97 Cost., sollevata dal giudice relatore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) respinge la richiesta del giudice relatore del Tribunale di Firenze volta a che la Corte sollevi di fronte a sé questione di legittimità costituzionale della normativa che non prevede che al giudice a quo sia dato avviso della data di discussione delle questioni sollevate dallo stesso, siccome manifestamente infondata.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE