ORDINANZA N. 94
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale dell'art. 17, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 "Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali" in relazione al secondo comma dello stesso articolo promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto da Morello Umberto iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che
che il giudice a quo sulla base del rilievo che la sanzione stessa é quantitativamente diversa a seconda che si tratti dell'imposta di registro o dell'IVA dubita che la norma de qua violi l'uguaglianza di tutti i cittadini;
che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la proposta questione fosse dichiarata infondata;
Considerato che il giudice a quo, pur rilevando che trattasi di omissione afferente a due imposte diverse, non prende assolutamente in considerazione la diversa ratio impositiva che é alla base delle stesse, cosģ venendo meno all'obbligo di motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione;
che ciņ comporta la manifesta inammissibilitą della questione stessa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilitą della questione di legittimitą
costituzionale dell'art. 17, primo comma, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n.
Cosģ deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.
Il Presidente:
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE