Ordinanza n.94 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 94

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 "Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali" in relazione al secondo comma dello stesso articolo promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto da Morello Umberto iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Modena ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, in relazione al secondo comma dello stesso articolo e all'art. 3 della Costituzione nel corso di un procedimento in cui si controverteva sulla irrogazione della sanzione pecuniaria conseguente all'omesso versamento dell'imposta di registro;

che il giudice a quo sulla base del rilievo che la sanzione stessa é quantitativamente diversa a seconda che si tratti dell'imposta di registro o dell'IVA dubita che la norma de qua violi l'uguaglianza di tutti i cittadini;

che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la proposta questione fosse dichiarata infondata;

Considerato che il giudice a quo, pur rilevando che trattasi di omissione afferente a due imposte diverse, non prende assolutamente in considerazione la diversa ratio impositiva che é alla base delle stesse, così venendo meno all'obbligo di motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione;

che ciò comporta la manifesta inammissibilità della questione stessa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, in riferimento al secondo comma dello stesso articolo e all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE