Ordinanza n.93 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 93

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma secondo e 12, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1986 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Modena sul ricorso proposto dall'Ufficio Distrettuale II.DD. di Modena contro Marchianò Costantino, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., degli artt. 46, secondo comma, e 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (nella sua originaria formulazione), in quanto dispongono l'assoggettamento a tassazione, ai fini dell'IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente, dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipendenti statali;

che nell'ordinanza si sostiene la permanente rilevanza della questione, nonostante l'entrata in vigore della l. 26 settembre 1985, n. 482, che ha modificato la disciplina del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto, non essendo la nuova disciplina applicabile nel giudizio a quo;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si afferma che il carattere previdenziale delle indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS e la corresponsione di contributi da parte dei beneficiari di essa, le differenzia nettamente dalle indennità di fine rapporto dei lavoratori privati e le assimila alle indennità corrisposte in relazione a contratti di assicurazione sulla vita;

che, pertanto, si sostiene l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., in quanto considerano reddito ed assoggettano a tassazione separata le indennità di buonuscita su dette;

Considerato che questa Corte, con sentenza 7 luglio 1986, n. 178, pronunciandosi sull'art. 46 del d.P.R. n. 597 del 1973 e sugli artt. 1, 2 e 4 della l. n. 482 del 1985, ha ritenuto non fondate analoghe questioni d'intassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS, dichiarando invece parzialmente illegittime le modalità di tassazione previste dagli artt. 2 e 4 della legge n. 482 del 1985;

che con l'ordinanza di rimessione sono state sollevate soltanto questioni relative agli artt. 12, lett. e) e 46, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (nel testo originario) i quali si limitano a stabilire che dette indennità costituiscono redditi di lavoro dipendente (art. 46) e sono assoggettabili a tassazione separata (art. 12, lett. e), mentre non sono state sollevate questioni di costituzionalità degli artt. 13 e 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (nel testo originario), i quali regolano le modalità di tassazione di tali indennità;

che, pertanto, le questioni sollevate, attenendo alla tassabilità delle indennità di buonuscita e non alle modalità della loro tassazione, vanno dichiarate manifestamente infondate in base a quanto già statuito nella sentenza n. 178 del 1986;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma secondo e 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE