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ORDINANZA N. 93

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimitā costituzionale dell'art. 46, comma secondo e 12, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1986 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Modena sul ricorso proposto dall'Ufficio Distrettuale II.DD. di Modena contro Marchianō Costantino, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata questione di legittimitā costituzionale in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., degli artt. 46, secondo comma, e 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (nella sua originaria formulazione), in quanto dispongono l'assoggettamento a tassazione, ai fini dell'IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente, dell'indennitā di buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipendenti statali;

che nell'ordinanza si sostiene la permanente rilevanza della questione, nonostante l'entrata in vigore della l. 26 settembre 1985, n. 482, che ha modificato la disciplina del trattamento tributario delle indennitā di fine rapporto, non essendo la nuova disciplina applicabile nel giudizio a quo;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si afferma che il carattere previdenziale delle indennitā di buonuscita erogate dall'ENPAS e la corresponsione di contributi da parte dei beneficiari di essa, le differenzia nettamente dalle indennitā di fine rapporto dei lavoratori privati e le assimila alle indennitā corrisposte in relazione a contratti di assicurazione sulla vita;

che, pertanto, si sostiene l'illegittimitā costituzionale delle norme impugnate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., in quanto considerano reddito ed assoggettano a tassazione separata le indennitā di buonuscita su dette;

Considerato che questa Corte, con sentenza 7 luglio 1986, n. 178, pronunciandosi sull'art. 46 del d.P.R. n. 597 del 1973 e sugli artt. 1, 2 e 4 della l. n. 482 del 1985, ha ritenuto non fondate analoghe questioni d'intassabilitā delle indennitā di buonuscita erogate dall'ENPAS, dichiarando invece parzialmente illegittime le modalitā di tassazione previste dagli artt. 2 e 4 della legge n. 482 del 1985;

che con l'ordinanza di rimessione sono state sollevate soltanto questioni relative agli artt. 12, lett. e) e 46, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (nel testo originario) i quali si limitano a stabilire che dette indennitā costituiscono redditi di lavoro dipendente (art. 46) e sono assoggettabili a tassazione separata (art. 12, lett. e), mentre non sono state sollevate questioni di costituzionalitā degli artt. 13 e 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (nel testo originario), i quali regolano le modalitā di tassazione di tali indennitā;

che, pertanto, le questioni sollevate, attenendo alla tassabilitā delle indennitā di buonuscita e non alle modalitā della loro tassazione, vanno dichiarate manifestamente infondate in base a quanto giā statuito nella sentenza n. 178 del 1986;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimitā costituzionale degli artt. 46, comma secondo e 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.

Cosė deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE