Ordinanza n.90 del 1987

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ORDINANZA N. 90

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1986 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria civile di Milano e il fallimento s.r.l. Officine Meccaniche Bruno Spinelli, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1. - Con ordinanza emessa il 12 aprile 1986 (notificata il 29 dello stesso mese e comunicata il successivo 8 maggio; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.16, 1a serie speciale, del 24 settembre 1986 e iscritta al n. 468 R.O. 1986) sul ricorso proposto oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dalla Esattoria comunale di Milano gestita dalla Cariplo al fine di conseguire l'ammissione con privilegio allo stato passivo del fallimento della s.r.l. Officine Meccaniche Bruno Spinelli, il Tribunale di Monza ha giudicato in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 24 co. 2 Cost. non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per la opposizione decorra dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria.

2. - Nell'adunanza in camera di consiglio del 25 febbraio 1987, alla quale la deliberazione dell'incidente é stata assegnata per non essersi costituite in questa sede le parti del giudizio a quo, il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che:

3. - Con sent. 22 aprile 1986, n. 102, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 co. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui statuisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - già dichiarata fondata con sent. 102/1986 dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui statuisce che i creditori esclusi possono proporre opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il curatore deve dare notizia del deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE