SENTENZA N. 89
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, n. 3, d.P.R. 5 gennaio 1950 n.180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione), in relazione all' art. 545, comma 4, cod. proc. civ. promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Universo Finanziaria e Scuderi Orazio Carmelo iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 (notificata il 27 e
comunicata il 30 gennaio successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238
del 29 agosto 1984 e iscritta al n. 254 R.O. 1984) nell'udienza fissata ex art.
547 c.p.c. per la dichiarazione del terzo pignorato Banca Nazionale del Lavoro,
sede di Catania, ad istanza della Universo Finanziaria s.p.a., creditrice di
Scuderi Orazio Carmelo, dipendente della Banca, il Pretore di Catania ha
giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3
d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
2. - Nella adunanza del 25 febbraio 1987, fissata in camera di consiglio per non essersi costituita alcuna delle parti del giudizio a quo (né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri), il giudice Andrioli ha svolto relazione sul proposto incidente.
Considerato in diritto
3.1. - La disposizione normativa impugnata dal Pretore di Catania é del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
delle pubbliche Amministrazioni) l'art. 2 (Eccezioni alla insequestrabilità ed
impignorabilità) co. 1 n.
Dal suo canto dispone il richiamato art. 5 che - ad esclusione degli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero e del personale dipendente delle Camere del Parlamento (2.,3.) - gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio e del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II (Della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati salariati dello Stato) e III (Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dello Stato) del testo unico (1.).
3.2. - A sostegno della declaratoria di non manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio
1950, n.
3.3. - Questa Corte deve limitare l'esame della prospettata questione ai corrispettivi dovuti ai dipendenti in corso di rapporto perché oggetto del pignoramento praticato dalla s.p.a. Universo Finanziaria sono emolumenti, spettanti al dipendente in virtù del rapporto di lavoro in corso, e ai corrispettivi dei dipendenti di enti diversi dallo Stato (più puntualmente di imprese esercenti il credito bancario) perché terzo creditore pignorato é (non lo Stato ma) un ente diverso dallo Stato (più puntualmente un istituto di credito: Banca Nazionale del Lavoro).
Nei limiti ad un tempo oggettivi e soggettivi imposti dal rispetto della direttiva della correlazione tra chiesto e pronunciato, la questione é fondata perché - il Pretore di Catania ha a ragione posto tali constatazioni a base del terzo ordine di motivi di sospetto di incostituzionalità della normativa impugnata - nessuna distinzione ontologica residua, a seguito del progressivo costante dilatarsi del settore pubblico, per oggetto dell'attività degli imprenditori e oggetto delle prestazioni dei dipendenti tra imprese private ed enti, aziende e imprese di cui al ripetuto art. 1.
Ne seguono l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 e quindi
l'ampliatio dell'art. 545 co. 4 c.p.c. per essere venute meno le divergenze tra
pubblico e privato che indussero
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 4 c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.
Il Presidente:
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE