Ordinanza n.86 del 1987

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ORDINANZA N. 86

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Forti Sergio e I.N.P.S., iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, Iø Serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con ordinanza del 26 maggio 1986, ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. a chi sia già titolare di altra pensione diretta a carico dell'I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani);

Considerato che la norma é stata già dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, da questa Corte con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE