ORDINANZA N. 86
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Forti Sergio e I.N.P.S., iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, Iø Serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con ordinanza del 26 maggio 1986, ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. a chi sia già titolare di altra pensione diretta a carico dell'I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani);
Considerato che la norma é stata già dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, da questa Corte con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE