Ordinanza n.83 del 1987

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ORDINANZA N. 83

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24 novembre 1981 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 13 giugno 1986 dalla Corte di Cassazione (n.2 ord.), il 7 aprile 1986 dal pretore di Terni (n.5 ord.), iscritte ai nn.557, 558, 565, 566, 567, 568 e 569 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 48 e 49 della prima s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte di Cassazione ed il Pretore di Terni con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che il Pretore di Terni ha omesso di esporre i fatti dei procedimenti penali in cui la questione é sorta, sicché, risultandone incontrollabile la rilevanza, la stessa é manifestamente inammissibile;

che peraltro parimenti manifestamente inammissibile é la questione sollevata dalla Corte di Cassazione, in quanto già dichiarata inammissibile con sent. n.350 del 1985, antecedente al deposito delle ordinanze di rimessione;

Visti gli art.li 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE